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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 80 Dimensioni e pesi eccezionali |
||||||
| Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64-67) sono ammesse soltanto: [1] | ||||||
| per il trasferimento e l'uso di veicoli eccezionali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni; | ||||||
| per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru; | ||||||
| per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru; | ||||||
| per il trasporto di veicoli a motore destinati agli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per impieghi stazionari, in particolare autogrù: fino a 3 t. | ||||||
| Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l'urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l'uso di un altro mezzo di trasporto. [6] | ||||||
| Entro i limiti del territorio cantonale, l'autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78). [8] Abrogato dalla cifra I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). | ||||||
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RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 9 [1] |
||||||
| Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di 40 t; nel trasporto combinato il peso massimo consentito è di 44 t; l'altezza massima consentita è di 4 m e la larghezza massima consentita è di 2,55 m o di 2,6 m per i veicoli climatizzati. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e dell'ambiente, nonché delle normative internazionali. [3] | ||||||
| Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di veicoli. | ||||||
| Può autorizzare un superamento del peso massimo consentito e della lunghezza massima per veicoli e combinazioni di veicoli che presentano particolari caratteristiche costruttive e di equipaggiamento ecologiche. Il superamento massimo consentito è pari all'eccedenza di peso o di lunghezza richiesta da tali caratteristiche. La capacità di carico non può risultarne incrementata. [4] | ||||||
| Sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i rimorchi di linea e per i veicoli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possono, in singoli casi, compiere viaggi imposti dalle circostanze. [5] | ||||||
| Su domanda del detentore del veicolo, il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato al massimo una volta all'anno oppure in occasione di un cambio di detentore. Le garanzie di peso fornite dal costruttore non devono essere superate. [6] | ||||||
| Rimane salva ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell'altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877; FF 1999 5092). [2] Nuovo testo giusta l'art. 7 della LF del 13 dic. 2013 sul corridoio di quattro metri, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1111; FF 2013 3185). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 80 Dimensioni e pesi eccezionali |
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| Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64-67) sono ammesse soltanto: [1] | ||||||
| per il trasferimento e l'uso di veicoli eccezionali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni; | ||||||
| per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru; | ||||||
| per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru; | ||||||
| per il trasporto di veicoli a motore destinati agli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per impieghi stazionari, in particolare autogrù: fino a 3 t. | ||||||
| Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l'urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l'uso di un altro mezzo di trasporto. [6] | ||||||
| Entro i limiti del territorio cantonale, l'autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78). [8] Abrogato dalla cifra I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 79 Competenza |
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| Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l'USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito transfrontaliere e di importazione. [1] | ||||||
| Se le dimensioni e il peso legali sono superati, i permessi possono essere rilasciati per tutta la Svizzera alle seguenti condizioni: [2] | ||||||
| i veicoli e le combinazioni di veicoli non devono superare 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza e 44 t di peso effettivo; il carico sugli assi non deve superare 12 t per asse; | ||||||
| possono essere usate soltanto strade di grande transito, ai sensi degli allegati 1 e 2, lettere A e B dell'ordinanza del 18 dicembre 1991 [4] concernente le strade di grande transito, nonché la rete stradale delle località toccate da tali strade. [5] | ||||||
| Nel caso dei permessi unici, il peso effettivo di cui al capoverso 2 lettera a può arrivare fino a 50 t se il transito attraverso i Cantoni interessati dalle tratte extracantonali viene effettuato esclusivamente in autostrada. [6] | ||||||
| Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, ogni Cantone interessato dalla corsa rilascia un permesso valido sul proprio territorio o dà il proprio assenso ai permessi rilasciati dall'USTRA. [7] | ||||||
| Se le dimensioni e il peso legali secondo il capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere le strade nazionali può essere rilasciato solo previo assenso dell'USTRA. [8] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957). [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). [4] RS 741.272 [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° lug. 1992 (RU 1993 1142). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957). [8] Introdotto dall'all. 4 cifra II n. 5 dell'O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 80 Dimensioni e pesi eccezionali |
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| Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64-67) sono ammesse soltanto: [1] | ||||||
| per il trasferimento e l'uso di veicoli eccezionali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni; | ||||||
| per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru; | ||||||
| per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru; | ||||||
| per il trasporto di veicoli a motore destinati agli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per impieghi stazionari, in particolare autogrù: fino a 3 t. | ||||||
| Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l'urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l'uso di un altro mezzo di trasporto. [6] | ||||||
| Entro i limiti del territorio cantonale, l'autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78). [8] Abrogato dalla cifra I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 80 Dimensioni e pesi eccezionali |
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| Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64-67) sono ammesse soltanto: [1] | ||||||
| per il trasferimento e l'uso di veicoli eccezionali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni; | ||||||
| per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru; | ||||||
| per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru; | ||||||
| per il trasporto di veicoli a motore destinati agli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per impieghi stazionari, in particolare autogrù: fino a 3 t. | ||||||
| Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l'urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l'uso di un altro mezzo di trasporto. [6] | ||||||
| Entro i limiti del territorio cantonale, l'autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78). [8] Abrogato dalla cifra I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 80 Dimensioni e pesi eccezionali |
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| Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64-67) sono ammesse soltanto: [1] | ||||||
| per il trasferimento e l'uso di veicoli eccezionali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni; | ||||||
| per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru; | ||||||
| per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru; | ||||||
| per il trasporto di veicoli a motore destinati agli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per impieghi stazionari, in particolare autogrù: fino a 3 t. | ||||||
| Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l'urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l'uso di un altro mezzo di trasporto. [6] | ||||||
| Entro i limiti del territorio cantonale, l'autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78). [8] Abrogato dalla cifra I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 80 Dimensioni e pesi eccezionali |
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| Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64-67) sono ammesse soltanto: [1] | ||||||
| per il trasferimento e l'uso di veicoli eccezionali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni; | ||||||
| per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru; | ||||||
| per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru; | ||||||
| per il trasporto di veicoli a motore destinati agli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per impieghi stazionari, in particolare autogrù: fino a 3 t. | ||||||
| Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l'urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l'uso di un altro mezzo di trasporto. [6] | ||||||
| Entro i limiti del territorio cantonale, l'autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78). [8] Abrogato dalla cifra I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). | ||||||
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RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 9 [1] |
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| Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di 40 t; nel trasporto combinato il peso massimo consentito è di 44 t; l'altezza massima consentita è di 4 m e la larghezza massima consentita è di 2,55 m o di 2,6 m per i veicoli climatizzati. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e dell'ambiente, nonché delle normative internazionali. [3] | ||||||
| Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di veicoli. | ||||||
| Può autorizzare un superamento del peso massimo consentito e della lunghezza massima per veicoli e combinazioni di veicoli che presentano particolari caratteristiche costruttive e di equipaggiamento ecologiche. Il superamento massimo consentito è pari all'eccedenza di peso o di lunghezza richiesta da tali caratteristiche. La capacità di carico non può risultarne incrementata. [4] | ||||||
| Sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i rimorchi di linea e per i veicoli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possono, in singoli casi, compiere viaggi imposti dalle circostanze. [5] | ||||||
| Su domanda del detentore del veicolo, il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato al massimo una volta all'anno oppure in occasione di un cambio di detentore. Le garanzie di peso fornite dal costruttore non devono essere superate. [6] | ||||||
| Rimane salva ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell'altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877; FF 1999 5092). [2] Nuovo testo giusta l'art. 7 della LF del 13 dic. 2013 sul corridoio di quattro metri, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1111; FF 2013 3185). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). | ||||||
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RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 9 [1] |
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| Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di 40 t; nel trasporto combinato il peso massimo consentito è di 44 t; l'altezza massima consentita è di 4 m e la larghezza massima consentita è di 2,55 m o di 2,6 m per i veicoli climatizzati. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e dell'ambiente, nonché delle normative internazionali. [3] | ||||||
| Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di veicoli. | ||||||
| Può autorizzare un superamento del peso massimo consentito e della lunghezza massima per veicoli e combinazioni di veicoli che presentano particolari caratteristiche costruttive e di equipaggiamento ecologiche. Il superamento massimo consentito è pari all'eccedenza di peso o di lunghezza richiesta da tali caratteristiche. La capacità di carico non può risultarne incrementata. [4] | ||||||
| Sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i rimorchi di linea e per i veicoli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possono, in singoli casi, compiere viaggi imposti dalle circostanze. [5] | ||||||
| Su domanda del detentore del veicolo, il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato al massimo una volta all'anno oppure in occasione di un cambio di detentore. Le garanzie di peso fornite dal costruttore non devono essere superate. [6] | ||||||
| Rimane salva ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell'altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877; FF 1999 5092). [2] Nuovo testo giusta l'art. 7 della LF del 13 dic. 2013 sul corridoio di quattro metri, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1111; FF 2013 3185). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 80 Dimensioni e pesi eccezionali |
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| Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64-67) sono ammesse soltanto: [1] | ||||||
| per il trasferimento e l'uso di veicoli eccezionali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni; | ||||||
| per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru; | ||||||
| per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru; | ||||||
| per il trasporto di veicoli a motore destinati agli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per impieghi stazionari, in particolare autogrù: fino a 3 t. | ||||||
| Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l'urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l'uso di un altro mezzo di trasporto. [6] | ||||||
| Entro i limiti del territorio cantonale, l'autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78). [8] Abrogato dalla cifra I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 31 Privazione della libertà |
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| Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. | ||||||
| Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. | ||||||
| Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. | ||||||
| Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. | ||||||