SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 2 Aiuto monetario in caso di perturbazione del sistema monetario internazionale - 1 La Confederazione può partecipare ad azioni d'aiuto multilaterali intese a prevenire o a eliminare gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale. |
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1 | La Confederazione può partecipare ad azioni d'aiuto multilaterali intese a prevenire o a eliminare gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale. |
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3 | La durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia è di regola di dieci anni.4 |
SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 4 Aiuto monetario a singoli Stati - 1 La Confederazione può accordare un aiuto monetario a breve o a medio termine a un singolo Stato che collabora in modo particolarmente stretto con la Svizzera in materia di politica monetaria ed economica. |
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1 | La Confederazione può accordare un aiuto monetario a breve o a medio termine a un singolo Stato che collabora in modo particolarmente stretto con la Svizzera in materia di politica monetaria ed economica. |
2 | Essa può accordare a un singolo Stato un aiuto monetario anche nell'ambito di azioni di sostegno a medio o a lungo termine coordinate a livello internazionale. |
3 | Le prestazioni sono accordate in primo luogo a Stati con reddito medio o basso, costretti a procedere ad aggiustamenti strutturali o di economia esterna. |
SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 3 Partecipazioni speciali nell'ambito del Fondo monetario internazionale - La Confederazione può partecipare, in particolare a favore di Stati a basso reddito, a fondi speciali e ad altri strumenti del Fondo monetario internazionale. |
SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 9 Diritto previgente: abrogazione - Il decreto federale del 20 marzo 19759 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato. |
SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 9 Diritto previgente: abrogazione - Il decreto federale del 20 marzo 19759 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato. |
SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 9 Diritto previgente: abrogazione - Il decreto federale del 20 marzo 19759 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato. |
SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 9 Diritto previgente: abrogazione - Il decreto federale del 20 marzo 19759 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato. |
SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 9 Diritto previgente: abrogazione - Il decreto federale del 20 marzo 19759 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato. |
SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 9 Diritto previgente: abrogazione - Il decreto federale del 20 marzo 19759 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato. |
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SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 9 Diritto previgente: abrogazione - Il decreto federale del 20 marzo 19759 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato. |
SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 9 Diritto previgente: abrogazione - Il decreto federale del 20 marzo 19759 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato. |
SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 9 Diritto previgente: abrogazione - Il decreto federale del 20 marzo 19759 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato. |
SR 941.13 Legge federale del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) - Legge sull'aiuto monetario LAMO Art. 9 Diritto previgente: abrogazione - Il decreto federale del 20 marzo 19759 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato. |