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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 8 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 21 dic. 1995, con effetto dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 13 Metodi speciali d'eliminazione delle acque di scarico |
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| Fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico devono essere eliminate secondo le tecniche più recenti. | ||||||
| I Cantoni vegliano affinché le esigenze relative alla qualità delle acque siano rispettate. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 6 Principio |
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| È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle. | ||||||
| È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 18 Eccezioni |
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| Per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico sia assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare il permesso, l'autorità sente l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque. | ||||||
| Il Consiglio federale può precisare le condizioni. | ||||||