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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). |
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). |
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). |
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). |
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 7 Voto anticipato |
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| I Cantoni provvedono affinché il voto anticipato sia possibile in due almeno dei quattro giorni precedenti quello della votazione. | ||||||
| Per il voto anticipato, il diritto cantonale prevede che ci si potrà recare a singole o a tutte le urne per un tempo determinato ovvero consegnare la scheda, in busta chiusa, a un pubblico ufficio. | ||||||
| Se i Cantoni prevedono un voto anticipato più esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali. | ||||||
| I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per lo spoglio di tutti i voti, la tutela del segreto del voto e l'impedimento di abusi. [1] | ||||||
| [1] RU 1978 1552 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
||||||
| Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. | ||||||
| Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). |
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
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| Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. | ||||||
| Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. | ||||||
| La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28l [1] |
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| Se l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisce l'esercizio del diritto di risposta, rifiuta la risposta o non la diffonde correttamente, l'interessato può rivolgersi al giudice. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). [2] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). [3] Abrogati dall'all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. | ||||||
| La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). |
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||