SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 119 Contratti d'assicurazione - I contratti in materia d'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori decadono, per quanto riguarda i rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, all'entrata in vigore della presente legge. I premi pagati anticipatamente oltre tale data devono essere restituiti. Sono riservati i diritti relativi a infortuni occorsi prima. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 147 - 1 Con l'entrata in vigore della legge decadono tutti i contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi dai datori di lavoro in favore del loro personale o da organizzazioni o gruppi di lavoratori e aventi per oggetto rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. |
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1 | Con l'entrata in vigore della legge decadono tutti i contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi dai datori di lavoro in favore del loro personale o da organizzazioni o gruppi di lavoratori e aventi per oggetto rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. |
2 | Tutti gli altri contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi da lavoratori per rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni decadono con l'entrata in vigore della legge, se disdetti per iscritto per questa data o entro i sei mesi successivi. I premi pagati in anticipo sono rimborsati. Gli assicuratori devono avvertire convenientemente gli assicurati in merito al diritto di disdetta. |
3 | Per i contratti d'assicurazione multirischio che coprono anche gli infortuni, la disdetta secondo il capoverso 2 può essere data per il rischio infortunio, salvo si tratti d'assicurazioni sulla vita. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 119 Contratti d'assicurazione - I contratti in materia d'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori decadono, per quanto riguarda i rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, all'entrata in vigore della presente legge. I premi pagati anticipatamente oltre tale data devono essere restituiti. Sono riservati i diritti relativi a infortuni occorsi prima. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 119 Contratti d'assicurazione - I contratti in materia d'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori decadono, per quanto riguarda i rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, all'entrata in vigore della presente legge. I premi pagati anticipatamente oltre tale data devono essere restituiti. Sono riservati i diritti relativi a infortuni occorsi prima. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 119 Contratti d'assicurazione - I contratti in materia d'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori decadono, per quanto riguarda i rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, all'entrata in vigore della presente legge. I premi pagati anticipatamente oltre tale data devono essere restituiti. Sono riservati i diritti relativi a infortuni occorsi prima. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 147 - 1 Con l'entrata in vigore della legge decadono tutti i contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi dai datori di lavoro in favore del loro personale o da organizzazioni o gruppi di lavoratori e aventi per oggetto rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. |
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1 | Con l'entrata in vigore della legge decadono tutti i contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi dai datori di lavoro in favore del loro personale o da organizzazioni o gruppi di lavoratori e aventi per oggetto rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. |
2 | Tutti gli altri contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi da lavoratori per rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni decadono con l'entrata in vigore della legge, se disdetti per iscritto per questa data o entro i sei mesi successivi. I premi pagati in anticipo sono rimborsati. Gli assicuratori devono avvertire convenientemente gli assicurati in merito al diritto di disdetta. |
3 | Per i contratti d'assicurazione multirischio che coprono anche gli infortuni, la disdetta secondo il capoverso 2 può essere data per il rischio infortunio, salvo si tratti d'assicurazioni sulla vita. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 147 - 1 Con l'entrata in vigore della legge decadono tutti i contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi dai datori di lavoro in favore del loro personale o da organizzazioni o gruppi di lavoratori e aventi per oggetto rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. |
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1 | Con l'entrata in vigore della legge decadono tutti i contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi dai datori di lavoro in favore del loro personale o da organizzazioni o gruppi di lavoratori e aventi per oggetto rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. |
2 | Tutti gli altri contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi da lavoratori per rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni decadono con l'entrata in vigore della legge, se disdetti per iscritto per questa data o entro i sei mesi successivi. I premi pagati in anticipo sono rimborsati. Gli assicuratori devono avvertire convenientemente gli assicurati in merito al diritto di disdetta. |
3 | Per i contratti d'assicurazione multirischio che coprono anche gli infortuni, la disdetta secondo il capoverso 2 può essere data per il rischio infortunio, salvo si tratti d'assicurazioni sulla vita. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 147 - 1 Con l'entrata in vigore della legge decadono tutti i contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi dai datori di lavoro in favore del loro personale o da organizzazioni o gruppi di lavoratori e aventi per oggetto rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. |
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1 | Con l'entrata in vigore della legge decadono tutti i contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi dai datori di lavoro in favore del loro personale o da organizzazioni o gruppi di lavoratori e aventi per oggetto rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. |
2 | Tutti gli altri contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi da lavoratori per rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni decadono con l'entrata in vigore della legge, se disdetti per iscritto per questa data o entro i sei mesi successivi. I premi pagati in anticipo sono rimborsati. Gli assicuratori devono avvertire convenientemente gli assicurati in merito al diritto di disdetta. |
3 | Per i contratti d'assicurazione multirischio che coprono anche gli infortuni, la disdetta secondo il capoverso 2 può essere data per il rischio infortunio, salvo si tratti d'assicurazioni sulla vita. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 147 - 1 Con l'entrata in vigore della legge decadono tutti i contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi dai datori di lavoro in favore del loro personale o da organizzazioni o gruppi di lavoratori e aventi per oggetto rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. |
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1 | Con l'entrata in vigore della legge decadono tutti i contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi dai datori di lavoro in favore del loro personale o da organizzazioni o gruppi di lavoratori e aventi per oggetto rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. |
2 | Tutti gli altri contratti d'assicurazione contro gli infortuni conclusi da lavoratori per rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni decadono con l'entrata in vigore della legge, se disdetti per iscritto per questa data o entro i sei mesi successivi. I premi pagati in anticipo sono rimborsati. Gli assicuratori devono avvertire convenientemente gli assicurati in merito al diritto di disdetta. |
3 | Per i contratti d'assicurazione multirischio che coprono anche gli infortuni, la disdetta secondo il capoverso 2 può essere data per il rischio infortunio, salvo si tratti d'assicurazioni sulla vita. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 63 - 1 Chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore. |
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1 | Chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore. |
2 | Non si può ripetere ciò che fu dato in pagamento d'un debito prescritto o per adempiere ad un dovere morale. |
3 | È riservata la ripetizione dell'indebito a termini della legge federale dell'11 aprile 188939 sulla esecuzione e sul fallimento. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. |
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1 | Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. |
2 | Esse non sono applicabili ai seguenti settori: |
a | diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); |
abis | attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); |
b | iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); |
c | procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a); |
d | procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a). |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 5 Strutturazione - 1 Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa. |
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1 | Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni completive sull'assicurazione facoltativa. Ne regola segnatamente l'affiliazione, la dimissione, l'esclusione ed il calcolo dei premi. |