und Art. 88
OG; Legitimation zur Anfechtung einer kantonalen Delegationsvorschrift.
OG, soweit eine Verletzung des politischen Stimmrechts gerügt (E. 2a), und nach Art. 88
OG, soweit eine Verletzung von Art. 4
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 2 Scopo |
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| La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. | ||||||
| Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. | ||||||
| Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. | ||||||
| Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. | ||||||
, art. 88
OG; legittimazione a ricorrere contro una norma cantonale di delegazione.
OG, ove sia invocata una violazione dei diritti politici (consid. 2a), e dall'art. 88
OG, ove sia invocata una violazione dell'art. 4 Cost., dell'art. 2 Disp.trans. Cost., o del principio della separazione dei poteri (consid. 2b).
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 2 Scopo |
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| La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. | ||||||
| Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. | ||||||
| Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. | ||||||
| Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. | ||||||
OG). Mit dieser Beschwerde kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gerügt werden, ein Erlass enthalte eine Delegationsnorm, durch die eine referendumspflichtige Materie künftig der Volksabstimmung entzogen werde (BGE 105 Ia 361 E. 4b; BGE 104 Ia 307 /308 E. 1b). Die Beschwerde ist daher zulässig, soweit mit ihr die Aufhebung von Art. 44 des Organisationsgesetzes beantragt wird, der nach der Auffassung des Beschwerdeführers eine unzulässige Kompetenzdelegation enthält. b) Soweit der Beschwerdeführer jedoch die Verletzung von Art. 4
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 2 Scopo |
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| La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. | ||||||
| Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. | ||||||
| Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. | ||||||
| Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. | ||||||
OG. Diese Vorschrift setzt voraus, dass der Beschwerdeführer durch den angefochtenen Erlass in seiner persönlichen Rechtsstellung beeinträchtigt wird. Das ist hier jedoch nicht der Fall, weshalb in dieser Hinsicht auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann (BGE 105 Ia 359 E. 3d).
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 41 |
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| Il Cantone e i Comuni proteggono e promuovono la salute. Provvedono affinché l'assistenza medica e paramedica della popolazione sia sufficiente e economicamente sopportabile e approntano a tal fine le strutture necessarie. | ||||||
| Il Cantone assicura l'impiego efficace ed economico delle risorse pubbliche facendo capo alla pianificazione e a un sistema di finanziamento appropriato. Assicura il coordinamento con le istituzioni private. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni promuovono l'aiuto e le cure a domicilio. Sostengono misure efficaci volte a prevenire la tossicodipendenza. | ||||||
| Il Cantone promuove i metodi di cura naturali. | ||||||
| Esso vigila sulle istituzioni pubbliche e private, sulle professioni sanitarie e sul settore farmaceutico. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 42 |
||||||
| Il sistema educativo ha lo scopo di promuovere lo sviluppo armonioso delle capacità fisiche, intellettuali, creative, emotive e sociali, nonché di rafforzare il senso di responsabilità verso l'ambiente. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni assistono i genitori nell'educazione e nella formazione dei figli. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 66 |
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| L'organizzazione delle autorità è improntata al principio della divisione dei poteri. Nessuna autorità è legittimata ad esercitare illimitatamente e senza controllo il potere statale. | ||||||
| Chiunque svolga compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legislazione. | ||||||
| Le autorità giudiziarie non possono dare attuazione ad atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 41 |
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| Il Cantone e i Comuni proteggono e promuovono la salute. Provvedono affinché l'assistenza medica e paramedica della popolazione sia sufficiente e economicamente sopportabile e approntano a tal fine le strutture necessarie. | ||||||
| Il Cantone assicura l'impiego efficace ed economico delle risorse pubbliche facendo capo alla pianificazione e a un sistema di finanziamento appropriato. Assicura il coordinamento con le istituzioni private. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni promuovono l'aiuto e le cure a domicilio. Sostengono misure efficaci volte a prevenire la tossicodipendenza. | ||||||
| Il Cantone promuove i metodi di cura naturali. | ||||||
| Esso vigila sulle istituzioni pubbliche e private, sulle professioni sanitarie e sul settore farmaceutico. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 42 |
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| Il sistema educativo ha lo scopo di promuovere lo sviluppo armonioso delle capacità fisiche, intellettuali, creative, emotive e sociali, nonché di rafforzare il senso di responsabilità verso l'ambiente. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni assistono i genitori nell'educazione e nella formazione dei figli. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 66 |
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| L'organizzazione delle autorità è improntata al principio della divisione dei poteri. Nessuna autorità è legittimata ad esercitare illimitatamente e senza controllo il potere statale. | ||||||
| Chiunque svolga compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legislazione. | ||||||
| Le autorità giudiziarie non possono dare attuazione ad atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore. | ||||||