OG; amtliche Erläuterung einer Abstimmung.
OG; informazioni esplicative fornite da un'autorità circa una votazione.
OG.
OG zu rügen. Auf die vorliegende Beschwerde ist einzutreten.
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 530 |
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| La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. | ||||||
| È società semplice, nel senso di questo titolo, quella che non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dalla legge. | ||||||