SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 287 Audizione delle parti - Se l'istanza è completa, il giudice convoca le parti. L'audizione è retta dalle disposizioni del CC213. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 287 Audizione delle parti - Se l'istanza è completa, il giudice convoca le parti. L'audizione è retta dalle disposizioni del CC213. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 289 Impugnazione - Il divorzio è impugnabile mediante appello soltanto per vizi della volontà. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 287 Audizione delle parti - Se l'istanza è completa, il giudice convoca le parti. L'audizione è retta dalle disposizioni del CC213. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 290 Proposizione dell'azione - L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: |
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a | i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; |
b | la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC217); |
c | le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; |
d | le conclusioni relative ai figli; |
e | i documenti giustificativi; |
f | la data e le firme. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 366 Durata del mandato - 1 Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale. |
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1 | Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale. |
2 | La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata: |
a | per accordo tra le parti; |
b | su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 366 Durata del mandato - 1 Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale. |
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1 | Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale. |
2 | La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata: |
a | per accordo tra le parti; |
b | su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 366 Durata del mandato - 1 Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale. |
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1 | Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale. |
2 | La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata: |
a | per accordo tra le parti; |
b | su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 319 Ammissibilità del reclamo - Sono impugnabili mediante reclamo: |
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a | le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari; |
b | altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza: |
b1 | nei casi stabiliti dalla legge, |
b2 | quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile; |
c | i casi di ritardata giustizia. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 366 Durata del mandato - 1 Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale. |
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1 | Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale. |
2 | La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata: |
a | per accordo tra le parti; |
b | su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2. |