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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 7 [1] Obblighi dell'assicurato |
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| L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: | ||||||
| provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); | ||||||
| provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a); | ||||||
| provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b); | ||||||
| cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal [3]; | ||||||
| provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 7 [1] Obblighi dell'assicurato |
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| L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: | ||||||
| provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); | ||||||
| provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a); | ||||||
| provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b); | ||||||
| cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal [3]; | ||||||
| provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) Art. 32 Messa in servizio ed esercizio |
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| Gli impianti di radiocomunicazione contemplati dalla presente ordinanza e messi in servizio devono essere conformi alla presente ordinanza. | ||||||
| Gli impianti di telecomunicazione collegati per filo messi in servizio devono essere conformi alle disposizioni applicabili dell'OCEM [1] per quanto concerne le condizioni di messa in servizio. | ||||||
| Gli impianti di telecomunicazione devono essere correttamente installati, sottoposti a manutenzione ed esercitati conformemente agli scopi previsti. | ||||||
| Un impianto di telecomunicazione deve essere messo in servizio ed esercitato conformemente alle istruzioni del fabbricante. | ||||||
| Se un fornitore di servizi mette in servizio un impianto di telecomunicazione, deve rispettare le regole tecniche riconosciute. | ||||||
| La riparazione di un impianto di telecomunicazione deve essere effettuata conformante ai requisiti essenziali e a quelli in materia di utilizzo dello spettro delle frequenze. | ||||||
| [1] RS 734.5 | ||||||
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RI 0.831.104 Codice Europeo di Sicurezza sociale, del 16 aprile 1964 (con All. e Addenda) Art. 68 |
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| Una prestazione cui abbia avuto diritto una persona assistita, in applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X del presente Codice, può essere sospesa in una misura che può essere prescritta: | ||||||
| per tutto il tempo in cui l'interessato non si trovi sul territorio della Parte Contraente; | ||||||
| per tutto il tempo in cui l'interessato venga mantenuto a spese pubbliche o a spese di un'istituzione o di un servizio di previdenza sociale; tuttavia, una parte della prestazione deve essere concessa alle persone che sono a carico del beneficiario; | ||||||
| per tutto il tempo in cui l'interessato riceva, in contanti, un'altra prestazione di previdenza sociale ad eccezione di una prestazione familiare, e per tutto il periodo in cui viene indennizzato per la stessa eventualità da un terzo, con la riserva che la parte della prestazione sospesa non superi l'altra prestazione o l'indennità proveniente da terzi; | ||||||
| quando l'interessato ha tentato di ottenere una prestazione con la frode; | ||||||
| quando l'eventualità è stata causata da un reato o da un crimine commesso dall'interessato; | ||||||
| quando l'eventualità è stata causata da un errore volontario dell'interessato; | ||||||
| in determinati casi quando l'interessato trascuri di utilizzare i servizi medici o i servizi di riabilitazione a sua disposizione o non osservi le norme prescritte per verificare l'esistenza dell'eventualità o per il comportamento dei beneficiari di prestazioni; | ||||||
| per quanto riguarda la prestazione in caso di disoccupazione, quando l'interessato trascuri di utilizzare i servizi di collocamento a sua disposizione; | ||||||
| per quanto riguarda la prestazione in caso di disoccupazione, quando l'interessato abbia perduto il proprio impiego come risultato diretto di una sospensione di lavoro dovuta a conflitto professionale, o abbia lasciato volontariamente il proprio impiego senza giustificati motivi; | ||||||
| per quanto concerne la prestazione ai sopravviventi, per tutto il tempo in cui la vedova viva in concubinaggio. | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 7 [1] Obblighi dell'assicurato |
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| L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: | ||||||
| provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); | ||||||
| provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a); | ||||||
| provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b); | ||||||
| cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal [3]; | ||||||
| provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). | ||||||
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RS 784.101.2 OIT Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) Art. 32 Messa in servizio ed esercizio |
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| Gli impianti di radiocomunicazione contemplati dalla presente ordinanza e messi in servizio devono essere conformi alla presente ordinanza. | ||||||
| Gli impianti di telecomunicazione collegati per filo messi in servizio devono essere conformi alle disposizioni applicabili dell'OCEM [1] per quanto concerne le condizioni di messa in servizio. | ||||||
| Gli impianti di telecomunicazione devono essere correttamente installati, sottoposti a manutenzione ed esercitati conformemente agli scopi previsti. | ||||||
| Un impianto di telecomunicazione deve essere messo in servizio ed esercitato conformemente alle istruzioni del fabbricante. | ||||||
| Se un fornitore di servizi mette in servizio un impianto di telecomunicazione, deve rispettare le regole tecniche riconosciute. | ||||||
| La riparazione di un impianto di telecomunicazione deve essere effettuata conformante ai requisiti essenziali e a quelli in materia di utilizzo dello spettro delle frequenze. | ||||||
| [1] RS 734.5 | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 37 Colpa dell'assicurato |
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| Se l'assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte, non vi è diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie. | ||||||
| In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA [1], se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti. [2] | ||||||
| Le prestazioni in contanti, in deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 LPGA, al massimo della metà. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 7 [1] Obblighi dell'assicurato |
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| L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: | ||||||
| provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); | ||||||
| provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a); | ||||||
| provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b); | ||||||
| cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal [3]; | ||||||
| provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 7 [1] Obblighi dell'assicurato |
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| L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: | ||||||
| provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); | ||||||
| provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a); | ||||||
| provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b); | ||||||
| cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal [3]; | ||||||
| provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 7 [1] Obblighi dell'assicurato |
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| L'assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l'entità dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) e per evitare l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA). | ||||||
| L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: | ||||||
| provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); | ||||||
| provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a); | ||||||
| provvedimenti professionali (art. 15-18 e 18b); | ||||||
| cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal [3]; | ||||||
| provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [2] RS 830.1 [3] RS 832.10 [4] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). | ||||||