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RS 822.222 OLR-2 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) Art. 15 Uso del tachigrafo |
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| Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. | ||||||
| Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, il tachigrafo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate. [1] | ||||||
| Su domanda delle autorità d'esecuzione, il conducente deve aprire il tachigrafo e fornire le informazioni necessarie. Egli può aprirlo durante la corsa per controllare il suo funzionamento, ma al massimo una volta al giorno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1701). | ||||||
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RS 822.222 OLR-2 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) Art. 28 Disposizioni penali |
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| Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa. [1] | ||||||
| È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15-23), in particolare chi: [2] | ||||||
| non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente; | ||||||
| non mantiene il tachigrafo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni; | ||||||
| fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in particolare sul disco del tachigrafo, nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti, oppure ne rende difficile la lettura; | ||||||
| ... | ||||||
| Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con la multa. [7] | ||||||
| Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustifichino. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2193). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2193). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2193). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2193). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2193). [6] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2193). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2193). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 20 |
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| Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. | ||||||
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RS 822.222 OLR-2 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza sono usate le abbreviazioni seguenti: [1] | ||||||
| LCStr per la legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; | ||||||
| OETV per l'ordinanza del 19 giugno 1995 [3] sulle esigenze tecniche per i veicoli stradali; | ||||||
| OAV per l'ordinanza del 20 novembre 1959 [4] sull'assicurazione dei veicoli; | ||||||
| OCCS per l'ordinanza del 28 marzo 2007 [6] sul controllo della circolazione stradale; | ||||||
| DATEC [7] per il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [8]; | ||||||
| USTRA per l'Ufficio federale delle strade. | ||||||
| Nella presente ordinanza sono usate le designazioni seguenti: [10] | ||||||
| conducente, per colui che, anche se per breve tempo, guida un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1; | ||||||
| conducente indipendente, per colui che non è al servizio di un datore di lavoro o non è assoggettato a rapporti di subordinazione e che decide da sé sull'utilizzazione del veicolo (proprietario dell'azienda); se vi è dubbio (per es. in caso di contratto di noleggio comprendente conducente e veicolo), è determinante la situazione reale del rapporto d'impiego, non le designazioni figuranti su un eventuale contratto. Sono pure considerati conducenti indipendenti il coniuge del proprietario dell'azienda, i suoi ascendenti o discendenti in linea retta e i rispettivi coniugi come anche i figli del coniuge; | ||||||
| lavoratore, per chi non è conducente indipendente, in particolare chi conduce un veicolo al servizio di un datore di lavoro o è assoggettato a rapporti di subordinazione; | ||||||
| datore di lavoro, per chi in quanto proprietario d'azienda o superiore ha facoltà di impartire ordini al conducente; | ||||||
| durata del lavoro, il tempo durante il quale il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro; essa comprende anche il solo tempo di presenza e le interruzioni inferiori a un quarto d'ora; la durata del lavoro comprende inoltre il tempo durante il quale il lavoratore esercita un'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro; | ||||||
| durata della guida, il tempo durante il quale il conducente guida un veicolo menzionato nell'articolo 3 capoverso 1; | ||||||
| attività professionale, per il lavoratore la durata del lavoro, per un conducente indipendente la durata della guida; | ||||||
| autorità di esecuzione, l'autorità competente secondo il diritto cantonale per effettuare i controlli sulla strada e nelle aziende (art. 31 cpv. 1). Per i controlli degli organi doganali è applicabile l'articolo 4 OCCS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4028). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4028). [3] RS 741.41 [4] RS 741.31 [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3909). [6] RS 741.013 [7] Nuova espr. giusta l'art. 1 n. 22 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796). [8] Nuova espr. giusta l'art. 1 n. 22 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3909). [10] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4028). [11] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4028). [12] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188). [13] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4028). [14] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3909). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 73 Carico, in generale - (art. 30 cpv. 2 LCStr) |
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| Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse. [1] | ||||||
| Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni: [2] | ||||||
| attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi; | ||||||
| balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli e forestali; | ||||||
| fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli e forestali; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza carico; | ||||||
| d. [5] velocipedi e ciclomotori fissati dietro ai veicoli a motore, a condizione che la loro sporgenza non superi i 20 cm da una parte e dall'altra (art. 38 cpv. 1bis OETV [6]) e la larghezza complessiva non superi i 2 m. [7] | ||||||
| Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico. [8] | ||||||
| Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza. | ||||||
| Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h. [9] | ||||||
| Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale. | ||||||
| Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). [6] RS 741.41 [7] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° apr. 1992 (RU 1992 536). [8] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 822.222 OLR-2 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) Art. 8 [1] Pause |
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| Dopo una guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti nella misura in cui non inizia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o un giorno di riposo settimanale. Se il conducente osserva la pausa prima dello scadere delle 4 ore e mezzo di guida, sono sufficienti una pausa di 30 minuti oppure due pause di 20 minuti ciascuna. Durante le pause il conducente deve astenersi dalla guida di un veicolo. | ||||||
| Il lavoratore deve osservare una pausa al più tardi dopo una durata del lavoro di 5 ore e mezzo nella misura in cui non inizia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o settimanale. Durante le pause il lavoratore non può esercitare un'attività professionale. | ||||||
| Le pause di lavoro vanno osservate come segue: | ||||||
| per un periodo di lavoro giornaliero di 7 ore al massimo: una pausa di almeno 20 minuti; | ||||||
| per un periodo di lavoro giornaliero che superi le 7 ore, ma di 9 ore al massimo: una pausa di almeno 30 minuti o due pause di almeno 20 minuti ciascuna; | ||||||
| per un periodo di lavoro giornaliero che superi le 9 ore: una pausa di almeno un'ora o due pause di almeno 30 minuti ciascuna o tre pause di almeno 20 minuti ciascuna. | ||||||
| Il lavoratore deve suddividere le pause di cui al capoverso 3 in modo che tra due pause di lavoro o tra una pausa di lavoro e un periodo di riposo giornaliero o settimanale non siano effettuate più di 5 ore e mezzo di lavoro. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188). | ||||||
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RS 822.222 OLR-2 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) Art. 15 Uso del tachigrafo |
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| Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. | ||||||
| Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, il tachigrafo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate. [1] | ||||||
| Su domanda delle autorità d'esecuzione, il conducente deve aprire il tachigrafo e fornire le informazioni necessarie. Egli può aprirlo durante la corsa per controllare il suo funzionamento, ma al massimo una volta al giorno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1701). | ||||||