SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 15 Uso del tachigrafo - 1 Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
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1 | Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
2 | Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, il tachigrafo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate.44 |
3 | Su domanda delle autorità d'esecuzione, il conducente deve aprire il tachigrafo e fornire le informazioni necessarie. Egli può aprirlo durante la corsa per controllare il suo funzionamento, ma al massimo una volta al giorno. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 28 Disposizioni penali - 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
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1 | Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
2 | È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15-23), in particolare chi:59 |
a | non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente; |
b | non mantiene il tachigrafo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni; |
c | fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in particolare sul disco del tachigrafo, nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti, oppure ne rende difficile la lettura; |
d | ... |
3 | Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con la multa.64 |
4 | Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustifichino. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 20 - Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza sono usate le abbreviazioni seguenti:7 |
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1 | Nella presente ordinanza sono usate le abbreviazioni seguenti:7 |
a | LCStr per la legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; |
b | OETV per l'ordinanza del 19 giugno 19959 sulle esigenze tecniche per i veicoli stradali; |
c | OAV per l'ordinanza del 20 novembre 195910 sull'assicurazione dei veicoli; |
d | OCCS per l'ordinanza del 28 marzo 200712 sul controllo della circolazione stradale; |
e | DATEC13 per il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni14; |
f | USTRA per l'Ufficio federale delle strade. |
2 | Nella presente ordinanza sono usate le designazioni seguenti:16 |
a | conducente, per colui che, anche se per breve tempo, guida un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1; |
b | conducente indipendente, per colui che non è al servizio di un datore di lavoro o non è assoggettato a rapporti di subordinazione e che decide da sé sull'utilizzazione del veicolo (proprietario dell'azienda); se vi è dubbio (per es. in caso di contratto di noleggio comprendente conducente e veicolo), è determinante la situazione reale del rapporto d'impiego, non le designazioni figuranti su un eventuale contratto. Sono pure considerati conducenti indipendenti il coniuge del proprietario dell'azienda, i suoi ascendenti o discendenti in linea retta e i rispettivi coniugi come anche i figli del coniuge; |
c | lavoratore, per chi non è conducente indipendente, in particolare chi conduce un veicolo al servizio di un datore di lavoro o è assoggettato a rapporti di subordinazione; |
d | datore di lavoro, per chi in quanto proprietario d'azienda o superiore ha facoltà di impartire ordini al conducente; |
e | durata del lavoro, il tempo durante il quale il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro; essa comprende anche il solo tempo di presenza e le interruzioni inferiori a un quarto d'ora; la durata del lavoro comprende inoltre il tempo durante il quale il lavoratore esercita un'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro; |
f | durata della guida, il tempo durante il quale il conducente guida un veicolo menzionato nell'articolo 3 capoverso 1; |
g | attività professionale, per il lavoratore la durata del lavoro, per un conducente indipendente la durata della guida; |
h | autorità di esecuzione, l'autorità competente secondo il diritto cantonale per effettuare i controlli sulla strada e nelle aziende (art. 31 cpv. 1). Per i controlli degli organi doganali è applicabile l'articolo 4 OCCS. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 73 Carico, in generale - (art. 30 cpv. 2 LCStr) |
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1 | Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse.289 |
2 | Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:290 |
a | attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi; |
b | balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli e forestali; |
c | fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli e forestali; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza carico; |
3 | Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.296 |
4 | Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza. |
5 | Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h.297 |
6 | Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale. |
7 | Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 8 Pause - 1 Dopo una guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti nella misura in cui non inizia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o un giorno di riposo settimanale. Se il conducente osserva la pausa prima dello scadere delle 4 ore e mezzo di guida, sono sufficienti una pausa di 30 minuti oppure due pause di 20 minuti ciascuna. Durante le pause il conducente deve astenersi dalla guida di un veicolo. |
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1 | Dopo una guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti nella misura in cui non inizia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o un giorno di riposo settimanale. Se il conducente osserva la pausa prima dello scadere delle 4 ore e mezzo di guida, sono sufficienti una pausa di 30 minuti oppure due pause di 20 minuti ciascuna. Durante le pause il conducente deve astenersi dalla guida di un veicolo. |
2 | Il lavoratore deve osservare una pausa al più tardi dopo una durata del lavoro di 5 ore e mezzo nella misura in cui non inizia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o settimanale. Durante le pause il lavoratore non può esercitare un'attività professionale. |
3 | Le pause di lavoro vanno osservate come segue: |
a | per un periodo di lavoro giornaliero di 7 ore al massimo: una pausa di almeno 20 minuti; |
b | per un periodo di lavoro giornaliero che superi le 7 ore, ma di 9 ore al massimo: una pausa di almeno 30 minuti o due pause di almeno 20 minuti ciascuna; |
c | per un periodo di lavoro giornaliero che superi le 9 ore: una pausa di almeno un'ora o due pause di almeno 30 minuti ciascuna o tre pause di almeno 20 minuti ciascuna. |
4 | Il lavoratore deve suddividere le pause di cui al capoverso 3 in modo che tra due pause di lavoro o tra una pausa di lavoro e un periodo di riposo giornaliero o settimanale non siano effettuate più di 5 ore e mezzo di lavoro. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 15 Uso del tachigrafo - 1 Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
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1 | Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
2 | Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, il tachigrafo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate.44 |
3 | Su domanda delle autorità d'esecuzione, il conducente deve aprire il tachigrafo e fornire le informazioni necessarie. Egli può aprirlo durante la corsa per controllare il suo funzionamento, ma al massimo una volta al giorno. |