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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 25 |
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| Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata. | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 5 |
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| In materia di contravvenzioni, l'istigatore e il complice sono punibili, salvo per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine. | ||||||