SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 6 - Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall'ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d'inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 8 - 1 I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. |
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1 | I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. |
2 | I lavori placcati devono portare designazioni di qualità che tuttavia devono escludere qualsiasi dubbio quanto alla natura del prodotto. |
3 | Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati. |
4 | I lavori placcati e le imitazioni non devono portare alcuna indicazione di titolo. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 2 - 1 Sono considerati lavori placcati i lavori composti di uno strato di metallo prezioso applicato in modo indissolubile su un supporto di altro materiale. |
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1 | Sono considerati lavori placcati i lavori composti di uno strato di metallo prezioso applicato in modo indissolubile su un supporto di altro materiale. |
2 | I requisiti minimi per gli strati di metallo prezioso sono disciplinati nell'allegato 1. Il Consiglio federale stabilisce le tolleranze e può adeguare le disposizioni dell'allegato all'evoluzione internazionale. |
3 | Sono considerati come imitazioni: |
a | i lavori di metalli preziosi che non raggiungono i titoli legali minimi o che non soddisfano gli altri requisiti materiali per i lavori di metalli preziosi; |
b | i lavori che corrispondono a quelli plurimetallici o placcati, ma che non sono designati come tali o che non soddisfano i requisiti materiali per queste categorie di lavori. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 1 - 1 Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
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1 | Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
2 | Per prodotti della fusione s'intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere. |
3 | Sono considerati materie da fondere: |
a | i metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; |
b | i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi; |
c | i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi. |
4 | Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi. |
5 | Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 3 - 1 Per titolo s'intende la proporzione di metallo prezioso puro contenuta in una lega; è espresso in millesimi. |
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1 | Per titolo s'intende la proporzione di metallo prezioso puro contenuta in una lega; è espresso in millesimi. |
2 | I titoli legali dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici sono disciplinati nell'allegato 2. Il Consiglio federale può adeguare queste disposizioni all'evoluzione internazionale.7 |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 2 - 1 Sono considerati lavori placcati i lavori composti di uno strato di metallo prezioso applicato in modo indissolubile su un supporto di altro materiale. |
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1 | Sono considerati lavori placcati i lavori composti di uno strato di metallo prezioso applicato in modo indissolubile su un supporto di altro materiale. |
2 | I requisiti minimi per gli strati di metallo prezioso sono disciplinati nell'allegato 1. Il Consiglio federale stabilisce le tolleranze e può adeguare le disposizioni dell'allegato all'evoluzione internazionale. |
3 | Sono considerati come imitazioni: |
a | i lavori di metalli preziosi che non raggiungono i titoli legali minimi o che non soddisfano gli altri requisiti materiali per i lavori di metalli preziosi; |
b | i lavori che corrispondono a quelli plurimetallici o placcati, ma che non sono designati come tali o che non soddisfano i requisiti materiali per queste categorie di lavori. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 7 - 1 I lavori di metalli preziosi possono essere messi in commercio soltanto se portano l'indicazione di un titolo legale. |
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1 | I lavori di metalli preziosi possono essere messi in commercio soltanto se portano l'indicazione di un titolo legale. |
2 | Tutte le parti di un lavoro di metallo prezioso devono avere almeno il titolo recato nell'indicazione pertinente. L'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale) può prevedere deroghe per ragioni tecniche. |
3 | Tutti i lavori di platino o di palladio devono portare, oltre all'indicazione del titolo, un riferimento al genere del metallo prezioso utilizzato. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 10 - 1 Il marchio d'artefice è un segno che forma un tutto unico e serve a identificare il titolare del marchio. Può consistere in lettere, cifre, parole, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro. Non deve poter essere confuso con marchi d'artefice già registrati o con marchi ufficiali. |
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1 | Il marchio d'artefice è un segno che forma un tutto unico e serve a identificare il titolare del marchio. Può consistere in lettere, cifre, parole, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro. Non deve poter essere confuso con marchi d'artefice già registrati o con marchi ufficiali. |
2 | L'impronta del marchio d'artefice dev'essere chiara e indelebile. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 14 - Il controllo ufficiale consiste nel verificare se le designazioni apposte sull'oggetto sono esatte ed ammissibili. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 17 - 1 Se dal controllo risulta che il lavoro presentato non ha il titolo minimo prescritto dalla legge o che il suo titolo reale è diverso da quello indicato sull'oggetto, la marchiatura ufficiale sarà rifiutata, avvertendone in pari tempo l'Ufficio centrale, che ordina una controperizia. |
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1 | Se dal controllo risulta che il lavoro presentato non ha il titolo minimo prescritto dalla legge o che il suo titolo reale è diverso da quello indicato sull'oggetto, la marchiatura ufficiale sarà rifiutata, avvertendone in pari tempo l'Ufficio centrale, che ordina una controperizia. |
2 | Secondo il risultato di questa controperizia l'Ufficio centrale ordina la marchiatura ufficiale oppure il sequestro; in quest'ultimo caso esso sporge denunzia all'autorità competente. |
3 | Se, nonostante la fondatezza della contestazione, non è da ritenere che vi sia stato un reato, l'Ufficio centrale dà le disposizioni necessarie su quel che bisogna fare di questi lavori di cui non si può permettere il libero commercio nel Paese. Le spese richieste da questi provvedimenti devono essere rimborsate da colui che presenta il lavoro al controllo. L'Ufficio centrale può ordinare la distruzione dei lavori. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 6 - Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall'ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d'inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 6 - Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall'ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d'inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 7 - 1 I lavori di metalli preziosi possono essere messi in commercio soltanto se portano l'indicazione di un titolo legale. |
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1 | I lavori di metalli preziosi possono essere messi in commercio soltanto se portano l'indicazione di un titolo legale. |
2 | Tutte le parti di un lavoro di metallo prezioso devono avere almeno il titolo recato nell'indicazione pertinente. L'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale) può prevedere deroghe per ragioni tecniche. |
3 | Tutti i lavori di platino o di palladio devono portare, oltre all'indicazione del titolo, un riferimento al genere del metallo prezioso utilizzato. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 8 - 1 I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. |
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1 | I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. |
2 | I lavori placcati devono portare designazioni di qualità che tuttavia devono escludere qualsiasi dubbio quanto alla natura del prodotto. |
3 | Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati. |
4 | I lavori placcati e le imitazioni non devono portare alcuna indicazione di titolo. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 1 - 1 Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
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1 | Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
2 | Per prodotti della fusione s'intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere. |
3 | Sono considerati materie da fondere: |
a | i metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; |
b | i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi; |
c | i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi. |
4 | Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi. |
5 | Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 6 - Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall'ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d'inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 8 - 1 I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. |
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1 | I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. |
2 | I lavori placcati devono portare designazioni di qualità che tuttavia devono escludere qualsiasi dubbio quanto alla natura del prodotto. |
3 | Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati. |
4 | I lavori placcati e le imitazioni non devono portare alcuna indicazione di titolo. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 148 - 1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta. |
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1 | Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.208 |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |