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RI 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 Art. 14 |
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| Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti: | ||||||
| l'autorità, dalla quale la domanda emana; | ||||||
| l'oggetto e il motivo della domanda; | ||||||
| nella misura del possibile, l'identità e la nazionalità della persona in causa, e | ||||||
| ove occorra, il nome e l'indirizzo del destinatario. | ||||||
| Le commissioni rogatorie previste negli articoli 3, 4 e 5 menzioneranno, inoltre, il reato e conterranno un riassunto dei fatti. | ||||||
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RI 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 Art. 14 |
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| Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti: | ||||||
| l'autorità, dalla quale la domanda emana; | ||||||
| l'oggetto e il motivo della domanda; | ||||||
| nella misura del possibile, l'identità e la nazionalità della persona in causa, e | ||||||
| ove occorra, il nome e l'indirizzo del destinatario. | ||||||
| Le commissioni rogatorie previste negli articoli 3, 4 e 5 menzioneranno, inoltre, il reato e conterranno un riassunto dei fatti. | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 28 Forma e contenuto della domanda |
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| La domanda deve essere scritta. | ||||||
| Essa deve indicare: | ||||||
| l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale; | ||||||
| l'oggetto e il motivo; | ||||||
| la qualificazione giuridica del reato; | ||||||
| i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale. | ||||||
| Per l'apprezzamento giuridico del reato devono essere allegati: | ||||||
| un breve esposto dei fatti essenziali, salvo ove trattasi di una domanda di notificazione; | ||||||
| le disposizioni applicabili nel luogo in cui il reato è stato commesso, salvo ove trattasi di una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge. | ||||||
| I documenti ufficiali esteri non richiedono legalizzazione. | ||||||
| Le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi. | ||||||
| Se la domanda non soddisfa alle esigenze formali si può esigerne la rettificazione o il completamento; rimane salva la possibilità di ordinare misure provvisionali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||