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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni |
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| La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni. | ||||||
| Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni. | ||||||
| Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d'approvazione dell'Assemblea federale. | ||||||
| Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 262 |
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| Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto,chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre,chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Chiunque, contro la volontà dell'avente diritto, sottrae un cadavere umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. | ||||||
| La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. | ||||||
| La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 125 Principi |
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| I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. | ||||||
| La legge può affidare le funzioni di Consiglio superiore della magistratura a un organo intercantonale. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 125 Principi |
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| I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. | ||||||
| La legge può affidare le funzioni di Consiglio superiore della magistratura a un organo intercantonale. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 125 Principi |
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| I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. | ||||||
| La legge può affidare le funzioni di Consiglio superiore della magistratura a un organo intercantonale. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 116 Organizzazione |
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| La giustizia è amministrata da: | ||||||
| il pubblico ministero; | ||||||
| le giurisdizioni in materia costituzionale, amministrativa, civile e penale. | ||||||
| I tribunali d'eccezione sono vietati. | ||||||
| La giustizia è amministrata con diligenza. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 116 Organizzazione |
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| La giustizia è amministrata da: | ||||||
| il pubblico ministero; | ||||||
| le giurisdizioni in materia costituzionale, amministrativa, civile e penale. | ||||||
| I tribunali d'eccezione sono vietati. | ||||||
| La giustizia è amministrata con diligenza. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. | ||||||
| La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||