SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
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1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 818.33 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) LRMT Art. 37 Disposizioni transitorie - 1 A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
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1 | A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce la durata dell'obbligo di codificare i dati, di assegnare loro un codice numerico del caso, di completarli, di aggiornarli e di trasmetterli al servizio nazionale di registrazione dei tumori. |
3 | Può prevedere che i dati delle persone decedute prima dell'entrata in vigore della presente legge non debbano essere trattati conformemente alle disposizioni di quest'ultima qualora ciò comporti un onere eccessivo. |
SR 818.33 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) LRMT Art. 37 Disposizioni transitorie - 1 A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
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1 | A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce la durata dell'obbligo di codificare i dati, di assegnare loro un codice numerico del caso, di completarli, di aggiornarli e di trasmetterli al servizio nazionale di registrazione dei tumori. |
3 | Può prevedere che i dati delle persone decedute prima dell'entrata in vigore della presente legge non debbano essere trattati conformemente alle disposizioni di quest'ultima qualora ciò comporti un onere eccessivo. |
SR 818.33 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) LRMT Art. 18 Garanzia della qualità dei dati - 1 Il servizio nazionale di registrazione dei tumori stabilisce la struttura dei dati e gli standard di codifica per i registri cantonali dei tumori e per il registro dei tumori pediatrici. |
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1 | Il servizio nazionale di registrazione dei tumori stabilisce la struttura dei dati e gli standard di codifica per i registri cantonali dei tumori e per il registro dei tumori pediatrici. |
2 | Verifica regolarmente la qualità della registrazione dei dati operata dai registri cantonali dei tumori e dal registro dei tumori pediatrici. A tal fine può consultare per campionamento i dati registrati presso i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici, a eccezione dei dati identificativi delle persone. |
3 | Può sostenere la formazione e la formazione continua del personale dei registri cantonali dei tumori. |
4 | Il servizio nazionale di registrazione dei tumori può sostenere i Cantoni nelle questioni tecniche inerenti alla vigilanza (art. 32 cpv. 1). |
SR 818.33 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) LRMT Art. 18 Garanzia della qualità dei dati - 1 Il servizio nazionale di registrazione dei tumori stabilisce la struttura dei dati e gli standard di codifica per i registri cantonali dei tumori e per il registro dei tumori pediatrici. |
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1 | Il servizio nazionale di registrazione dei tumori stabilisce la struttura dei dati e gli standard di codifica per i registri cantonali dei tumori e per il registro dei tumori pediatrici. |
2 | Verifica regolarmente la qualità della registrazione dei dati operata dai registri cantonali dei tumori e dal registro dei tumori pediatrici. A tal fine può consultare per campionamento i dati registrati presso i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici, a eccezione dei dati identificativi delle persone. |
3 | Può sostenere la formazione e la formazione continua del personale dei registri cantonali dei tumori. |
4 | Il servizio nazionale di registrazione dei tumori può sostenere i Cantoni nelle questioni tecniche inerenti alla vigilanza (art. 32 cpv. 1). |
SR 818.33 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) LRMT Art. 37 Disposizioni transitorie - 1 A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
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1 | A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce la durata dell'obbligo di codificare i dati, di assegnare loro un codice numerico del caso, di completarli, di aggiornarli e di trasmetterli al servizio nazionale di registrazione dei tumori. |
3 | Può prevedere che i dati delle persone decedute prima dell'entrata in vigore della presente legge non debbano essere trattati conformemente alle disposizioni di quest'ultima qualora ciò comporti un onere eccessivo. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 26 Approvazione dei piani d'utilizzazione da parte dell'autorità cantonale - 1 Un'autorità cantonale approva i piani d'utilizzazione e le loro modificazioni. |
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1 | Un'autorità cantonale approva i piani d'utilizzazione e le loro modificazioni. |
2 | Essa esamina se sono conformi con i piani direttori cantonali approvati dal Consiglio federale. |
3 | I piani d'utilizzazione diventano vincolanti approvati che siano dall'autorità cantonale. |
SR 818.33 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) LRMT Art. 3 Raccolta e notifica dei dati di base - 1 I medici, gli ospedali e le altre istituzioni sanitarie private o pubbliche che diagnosticano o trattano una malattia tumorale (persone e istituzioni soggette all'obbligo di notifica) raccolgono i seguenti dati del paziente: |
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1 | I medici, gli ospedali e le altre istituzioni sanitarie private o pubbliche che diagnosticano o trattano una malattia tumorale (persone e istituzioni soggette all'obbligo di notifica) raccolgono i seguenti dati del paziente: |
a | cognome e nome; |
b | numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato); |
c | indirizzo; |
d | data di nascita; |
e | sesso; |
f | dati diagnostici sulla malattia tumorale; |
g | dati sul trattamento iniziale. |
2 | Le persone e istituzioni soggette all'obbligo di notifica notificano i dati al registro dei tumori competente, unitamente ai dati necessari alla loro identificazione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | la cerchia delle persone e delle istituzioni soggette all'obbligo di notifica; |
b | le malattie tumorali escluse dalla raccolta di dati; |
c | l'estensione dei dati da raccogliere secondo il capoverso 1 e dei dati necessari secondo il capoverso 2 nonché le modalità della loro trasmissione. |
4 | Nel determinare l'estensione dei dati da raccogliere, il Consiglio federale tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 818.33 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) LRMT Art. 37 Disposizioni transitorie - 1 A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
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1 | A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce la durata dell'obbligo di codificare i dati, di assegnare loro un codice numerico del caso, di completarli, di aggiornarli e di trasmetterli al servizio nazionale di registrazione dei tumori. |
3 | Può prevedere che i dati delle persone decedute prima dell'entrata in vigore della presente legge non debbano essere trattati conformemente alle disposizioni di quest'ultima qualora ciò comporti un onere eccessivo. |
SR 818.33 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) LRMT Art. 3 Raccolta e notifica dei dati di base - 1 I medici, gli ospedali e le altre istituzioni sanitarie private o pubbliche che diagnosticano o trattano una malattia tumorale (persone e istituzioni soggette all'obbligo di notifica) raccolgono i seguenti dati del paziente: |
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1 | I medici, gli ospedali e le altre istituzioni sanitarie private o pubbliche che diagnosticano o trattano una malattia tumorale (persone e istituzioni soggette all'obbligo di notifica) raccolgono i seguenti dati del paziente: |
a | cognome e nome; |
b | numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato); |
c | indirizzo; |
d | data di nascita; |
e | sesso; |
f | dati diagnostici sulla malattia tumorale; |
g | dati sul trattamento iniziale. |
2 | Le persone e istituzioni soggette all'obbligo di notifica notificano i dati al registro dei tumori competente, unitamente ai dati necessari alla loro identificazione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | la cerchia delle persone e delle istituzioni soggette all'obbligo di notifica; |
b | le malattie tumorali escluse dalla raccolta di dati; |
c | l'estensione dei dati da raccogliere secondo il capoverso 1 e dei dati necessari secondo il capoverso 2 nonché le modalità della loro trasmissione. |
4 | Nel determinare l'estensione dei dati da raccogliere, il Consiglio federale tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 818.33 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) LRMT Art. 37 Disposizioni transitorie - 1 A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
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1 | A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce la durata dell'obbligo di codificare i dati, di assegnare loro un codice numerico del caso, di completarli, di aggiornarli e di trasmetterli al servizio nazionale di registrazione dei tumori. |
3 | Può prevedere che i dati delle persone decedute prima dell'entrata in vigore della presente legge non debbano essere trattati conformemente alle disposizioni di quest'ultima qualora ciò comporti un onere eccessivo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 1 Scopi - 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. |
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1 | Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. |
2 | Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a: |
a | proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio; |
abis | promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata; |
b | realizzare insediamenti compatti; |
bbis | creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche; |
c | promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia; |
d | garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese; |
e | garantire la difesa nazionale; |
f | promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 3 Principi pianificatori - 1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. |
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1 | Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. |
2 | Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre: |
a | mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture; |
b | integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti; |
c | tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso; |
d | conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi; |
e | permettere che il bosco adempia le sue funzioni. |
3 | Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare: |
a | ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici; |
abis | adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative |
b | preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti; |
c | mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali; |
d | assicurare condizioni favorevoli per l'approvvigionamento in beni e servizi; |
e | inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati. |
4 | Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione appropriata. Occorre in particolare: |
a | tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti; |
b | rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici; |
c | evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull'economia. |