SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
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1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 13 Capitale convertibile |
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1 | L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante. |
2 | L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto: |
a | il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione; |
b | i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; |
c | la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; |
d | la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi. |
3 | Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: |
a | l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti; |
b | l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti; |
c | il prezzo di emissione o le regole per definirlo; |
d | il rapporto di conversione o le regole per definirlo. |
4 | I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti. |
5 | Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto. |
6 | La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso. |
7 | Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili. |
8 | Le disposizioni del CO81 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo); |
b | articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione); |
c | articolo 653i (abrogazione). |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 13 Capitale convertibile |
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1 | L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante. |
2 | L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto: |
a | il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione; |
b | i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; |
c | la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; |
d | la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi. |
3 | Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: |
a | l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti; |
b | l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti; |
c | il prezzo di emissione o le regole per definirlo; |
d | il rapporto di conversione o le regole per definirlo. |
4 | I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti. |
5 | Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto. |
6 | La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso. |
7 | Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili. |
8 | Le disposizioni del CO81 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo); |
b | articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione); |
c | articolo 653i (abrogazione). |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 12 Capitale di riserva |
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1 | Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione. |
2 | Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione. |
3 | Per il resto, si applicano le disposizioni del CO80 sull'aumento autorizzato del capitale, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale); |
b | articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione); |
c | articolo 652d (aumento mediante capitale proprio); |
d | articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale di partecipazione). |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 13 Capitale convertibile |
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1 | L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante. |
2 | L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto: |
a | il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione; |
b | i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; |
c | la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; |
d | la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi. |
3 | Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: |
a | l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti; |
b | l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti; |
c | il prezzo di emissione o le regole per definirlo; |
d | il rapporto di conversione o le regole per definirlo. |
4 | I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti. |
5 | Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto. |
6 | La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso. |
7 | Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili. |
8 | Le disposizioni del CO81 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo); |
b | articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione); |
c | articolo 653i (abrogazione). |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 13 Capitale convertibile |
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1 | L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante. |
2 | L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto: |
a | il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione; |
b | i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; |
c | la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; |
d | la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi. |
3 | Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: |
a | l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti; |
b | l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti; |
c | il prezzo di emissione o le regole per definirlo; |
d | il rapporto di conversione o le regole per definirlo. |
4 | I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti. |
5 | Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto. |
6 | La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso. |
7 | Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili. |
8 | Le disposizioni del CO81 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo); |
b | articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione); |
c | articolo 653i (abrogazione). |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 13 Capitale convertibile |
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1 | L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante. |
2 | L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto: |
a | il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione; |
b | i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; |
c | la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; |
d | la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi. |
3 | Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: |
a | l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti; |
b | l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti; |
c | il prezzo di emissione o le regole per definirlo; |
d | il rapporto di conversione o le regole per definirlo. |
4 | I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti. |
5 | Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto. |
6 | La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso. |
7 | Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili. |
8 | Le disposizioni del CO81 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo); |
b | articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione); |
c | articolo 653i (abrogazione). |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 13 Capitale convertibile |
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1 | L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante. |
2 | L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto: |
a | il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione; |
b | i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; |
c | la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; |
d | la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi. |
3 | Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: |
a | l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti; |
b | l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti; |
c | il prezzo di emissione o le regole per definirlo; |
d | il rapporto di conversione o le regole per definirlo. |
4 | I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti. |
5 | Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto. |
6 | La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso. |
7 | Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili. |
8 | Le disposizioni del CO81 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo); |
b | articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione); |
c | articolo 653i (abrogazione). |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 13 Capitale convertibile |
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1 | L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante. |
2 | L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto: |
a | il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione; |
b | i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; |
c | la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; |
d | la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi. |
3 | Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: |
a | l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti; |
b | l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti; |
c | il prezzo di emissione o le regole per definirlo; |
d | il rapporto di conversione o le regole per definirlo. |
4 | I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti. |
5 | Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto. |
6 | La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso. |
7 | Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili. |
8 | Le disposizioni del CO81 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo); |
b | articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione); |
c | articolo 653i (abrogazione). |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 13 Capitale convertibile |
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1 | L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante. |
2 | L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto: |
a | il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione; |
b | i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; |
c | la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; |
d | la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi. |
3 | Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: |
a | l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti; |
b | l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti; |
c | il prezzo di emissione o le regole per definirlo; |
d | il rapporto di conversione o le regole per definirlo. |
4 | I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti. |
5 | Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto. |
6 | La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso. |
7 | Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili. |
8 | Le disposizioni del CO81 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo); |
b | articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione); |
c | articolo 653i (abrogazione). |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
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1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
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1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 33 Diritto di petizione - 1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi. |
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1 | Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi. |
2 | Le autorità devono prendere atto delle petizioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
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1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 12 Capitale di riserva |
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1 | Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione. |
2 | Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione. |
3 | Per il resto, si applicano le disposizioni del CO80 sull'aumento autorizzato del capitale, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale); |
b | articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione); |
c | articolo 652d (aumento mediante capitale proprio); |
d | articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale di partecipazione). |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 12 Capitale di riserva |
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1 | Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione. |
2 | Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione. |
3 | Per il resto, si applicano le disposizioni del CO80 sull'aumento autorizzato del capitale, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale); |
b | articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione); |
c | articolo 652d (aumento mediante capitale proprio); |
d | articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale di partecipazione). |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 13 Capitale convertibile |
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1 | L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante. |
2 | L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto: |
a | il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione; |
b | i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; |
c | la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; |
d | la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi. |
3 | Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: |
a | l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti; |
b | l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti; |
c | il prezzo di emissione o le regole per definirlo; |
d | il rapporto di conversione o le regole per definirlo. |
4 | I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti. |
5 | Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto. |
6 | La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso. |
7 | Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili. |
8 | Le disposizioni del CO81 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo); |
b | articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione); |
c | articolo 653i (abrogazione). |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
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1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 12 Capitale di riserva |
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1 | Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione. |
2 | Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione. |
3 | Per il resto, si applicano le disposizioni del CO80 sull'aumento autorizzato del capitale, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale); |
b | articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione); |
c | articolo 652d (aumento mediante capitale proprio); |
d | articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale di partecipazione). |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 12 Capitale di riserva |
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1 | Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione. |
2 | Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione. |
3 | Per il resto, si applicano le disposizioni del CO80 sull'aumento autorizzato del capitale, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale); |
b | articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione); |
c | articolo 652d (aumento mediante capitale proprio); |
d | articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale di partecipazione). |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 13 Capitale convertibile |
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1 | L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante. |
2 | L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto: |
a | il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione; |
b | i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; |
c | la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; |
d | la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi. |
3 | Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: |
a | l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti; |
b | l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti; |
c | il prezzo di emissione o le regole per definirlo; |
d | il rapporto di conversione o le regole per definirlo. |
4 | I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti. |
5 | Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto. |
6 | La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso. |
7 | Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili. |
8 | Le disposizioni del CO81 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo); |
b | articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione); |
c | articolo 653i (abrogazione). |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 12 Capitale di riserva |
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1 | Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione. |
2 | Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione. |
3 | Per il resto, si applicano le disposizioni del CO80 sull'aumento autorizzato del capitale, eccezion fatta per le seguenti: |
a | articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale); |
b | articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione); |
c | articolo 652d (aumento mediante capitale proprio); |
d | articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale di partecipazione). |