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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
||||||
| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
||||||
| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
||||||
| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
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| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
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| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
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| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 12 Garanzia delle prestazioni |
||||||
| ... [1] | ||||||
| In deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA [2], anche se non vi è dipendenza dall'assistenza pubblica, l'assicurazione militare può prendere provvedimenti affinché le sue prestazioni pecuniarie siano impiegate principalmente per il sostentamento dell'assicurato o delle persone alle quali questi deve provvedere. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [2] RS 830.1 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [4] Abrogato dall'all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [5] Abrogato dal n. II 44 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
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| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
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| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 42 Diritto in caso di ripresa delle cure mediche |
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| Se la ripresa delle cure mediche provoca una incapacità supplementare al lavoro, durante questo periodo la rendita è aumentata o sostituita da un'indennità giornaliera. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
|
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 25 Ammontare |
||||||
| L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione. | ||||||
| Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità. | ||||||
|
RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 36 |
||||||
| Una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave. [1] | ||||||
| L'indennità per menomazione dell'integrità è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3. | ||||||
| Se più menomazioni dell'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo. [2] L'indennità totale non può superare l'importo massimo del guadagno annuo assicurato. Le indennità già riscosse secondo la legge sono computate in per cento. | ||||||
| Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile. [3] | ||||||
| Per malattie professionali di cui soffre la persona interessata, come il mesotelioma o altri tumori con una prognosi di sopravvivenza altrettanto breve, il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità nasce con l'insorgenza della malattia. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3881). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3881). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). | ||||||
|
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 25 Ammontare |
||||||
| L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione. | ||||||
| Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità. | ||||||
|
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 25 Ammontare |
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| L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione. | ||||||
| Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità. | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 25 Ammontare |
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| L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione. | ||||||
| Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti |
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| Il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori diventano creditori diretti dell'assicurazione militare per le loro prestazioni agli assicurati. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||