SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 61 - 1 I crediti garantiti in tutto od in parte sopra beni appartenenti a terzi, s'iscrivono per il loro integrale ammontare (riconosciuto) nella categoria dei crediti non garantiti da pegno, senza riguardo al pegno, ma con un accenno all'esistenza dello stesso. |
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1 | I crediti garantiti in tutto od in parte sopra beni appartenenti a terzi, s'iscrivono per il loro integrale ammontare (riconosciuto) nella categoria dei crediti non garantiti da pegno, senza riguardo al pegno, ma con un accenno all'esistenza dello stesso. |
2 | Se la realizzazione è già avvenuta prima della distribuzione del dividendo al creditore pignoratizio, il proprietario del pegno ha diritto di pretendere il dividendo in luogo del creditore nella misura in cui è surrogato nei diritti del creditore, a stregua delle disposizioni del diritto civile. Se la surrogazione è contestata, il dividendo dev'essere depositato.74 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 217 - 1 Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito. |
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1 | Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito. |
2 | Il diritto d'insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato. |
3 | Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull'eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 217 - 1 Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito. |
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1 | Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito. |
2 | Il diritto d'insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato. |
3 | Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull'eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 217 - 1 Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito. |
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1 | Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito. |
2 | Il diritto d'insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato. |
3 | Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull'eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 217 - 1 Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito. |
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1 | Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito. |
2 | Il diritto d'insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato. |
3 | Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull'eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 61 - 1 I crediti garantiti in tutto od in parte sopra beni appartenenti a terzi, s'iscrivono per il loro integrale ammontare (riconosciuto) nella categoria dei crediti non garantiti da pegno, senza riguardo al pegno, ma con un accenno all'esistenza dello stesso. |
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1 | I crediti garantiti in tutto od in parte sopra beni appartenenti a terzi, s'iscrivono per il loro integrale ammontare (riconosciuto) nella categoria dei crediti non garantiti da pegno, senza riguardo al pegno, ma con un accenno all'esistenza dello stesso. |
2 | Se la realizzazione è già avvenuta prima della distribuzione del dividendo al creditore pignoratizio, il proprietario del pegno ha diritto di pretendere il dividendo in luogo del creditore nella misura in cui è surrogato nei diritti del creditore, a stregua delle disposizioni del diritto civile. Se la surrogazione è contestata, il dividendo dev'essere depositato.74 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 217 - 1 Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito. |
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2 | Il diritto d'insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato. |
3 | Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull'eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 217 - 1 Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito. |
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1 | Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito. |
2 | Il diritto d'insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato. |
3 | Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull'eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa. |