lettre b AMSL, 9-10 OSL).
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 254 |
||||||
| Un negozio abbinato, in rapporto con la locazione di locali d'abitazione o commerciali, è nullo se la conclusione o la continuazione della locazione viene subordinata a questo negozio e il conduttore vi contrae in favore del locatore o di un terzo un obbligo che non è in diretta connessione con l'uso della cosa locata. | ||||||
lettre b AMSL et 9 al. 1 OSL. En cas d'importantes réparations, seule une part de 50 à 70% des frais qu'elles causent peut être répercutée sur les loyers, selon l'art. 10 al. 1
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RS 916.350.2 OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta |
||||||
| Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione. [1] | ||||||
| Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese. [2] | ||||||
| Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta |
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| Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione. [1] | ||||||
| Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese. [2] | ||||||
| Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 254 |
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| Un negozio abbinato, in rapporto con la locazione di locali d'abitazione o commerciali, è nullo se la conclusione o la continuazione della locazione viene subordinata a questo negozio e il conduttore vi contrae in favore del locatore o di un terzo un obbligo che non è in diretta connessione con l'uso della cosa locata. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 9 Compiti in caso di pericolo proveniente dallo spazio |
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| In caso di pericolo dovuto alla caduta di un satellite o di un altro oggetto spaziale, all'impatto di meteoriti o alle condizioni meteorologiche spaziali, la CENAL assume i compiti seguenti: | ||||||
| garantisce la ricezione delle allerte diramate dall'Agenzia spaziale europea (ESA); | ||||||
| provvede a informare tempestivamente e adeguatamente i competenti organi federali, i gestori di infrastrutture critiche nonché le autorità e gli organi specializzati dei Cantoni. | ||||||
| In caso di eventi con ripercussioni sulla Svizzera, la CENAL può adottare i seguenti provvedimenti d'urgenza: | ||||||
| in caso di pericolo imminente allerta le autorità federali, cantonali e del Principato del Liechtenstein e i gestori di infrastrutture critiche; | ||||||
| all'occorrenza, allerta e informa la popolazione e diffonde raccomandazioni sul comportamento da adottare; | ||||||
| in caso d'evento dispone l'allarme alla popolazione, la informa e impartisce istruzioni sul comportamento da adottare. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 10 Compiti in caso di altri pericoli |
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| La CENAL assume i compiti indicati nei rispettivi atti normativi in caso di pericoli dovuti ai seguenti eventi: | ||||||
| inondazione in seguito alla rottura o allo straripamento dell'opera di sbarramento di un impianto di accumulazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 17 ottobre 2012 [1] sugli impianti di accumulazione; | ||||||
| guasto tecnico al sistema di comunicazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 9 marzo 2007 [2] sui servizi di telecomunicazione; | ||||||
| evento di portata nazionale rilevante per la protezione della popolazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 2 marzo 2018 [3] sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. | ||||||
| [1] RS 721.101.1 [2] RS 784.101.1 [3] RS 520.17 | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 10 Compiti in caso di altri pericoli |
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| La CENAL assume i compiti indicati nei rispettivi atti normativi in caso di pericoli dovuti ai seguenti eventi: | ||||||
| inondazione in seguito alla rottura o allo straripamento dell'opera di sbarramento di un impianto di accumulazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 17 ottobre 2012 [1] sugli impianti di accumulazione; | ||||||
| guasto tecnico al sistema di comunicazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 9 marzo 2007 [2] sui servizi di telecomunicazione; | ||||||
| evento di portata nazionale rilevante per la protezione della popolazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 2 marzo 2018 [3] sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. | ||||||
| [1] RS 721.101.1 [2] RS 784.101.1 [3] RS 520.17 | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 10 Compiti in caso di altri pericoli |
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| La CENAL assume i compiti indicati nei rispettivi atti normativi in caso di pericoli dovuti ai seguenti eventi: | ||||||
| inondazione in seguito alla rottura o allo straripamento dell'opera di sbarramento di un impianto di accumulazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 17 ottobre 2012 [1] sugli impianti di accumulazione; | ||||||
| guasto tecnico al sistema di comunicazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 9 marzo 2007 [2] sui servizi di telecomunicazione; | ||||||
| evento di portata nazionale rilevante per la protezione della popolazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 2 marzo 2018 [3] sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. | ||||||
| [1] RS 721.101.1 [2] RS 784.101.1 [3] RS 520.17 | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 10 Compiti in caso di altri pericoli |
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| La CENAL assume i compiti indicati nei rispettivi atti normativi in caso di pericoli dovuti ai seguenti eventi: | ||||||
| inondazione in seguito alla rottura o allo straripamento dell'opera di sbarramento di un impianto di accumulazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 17 ottobre 2012 [1] sugli impianti di accumulazione; | ||||||
| guasto tecnico al sistema di comunicazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 9 marzo 2007 [2] sui servizi di telecomunicazione; | ||||||
| evento di portata nazionale rilevante per la protezione della popolazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 2 marzo 2018 [3] sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. | ||||||
| [1] RS 721.101.1 [2] RS 784.101.1 [3] RS 520.17 | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta |
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| Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione. [1] | ||||||
| Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese. [2] | ||||||
| Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 254 |
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| Un negozio abbinato, in rapporto con la locazione di locali d'abitazione o commerciali, è nullo se la conclusione o la continuazione della locazione viene subordinata a questo negozio e il conduttore vi contrae in favore del locatore o di un terzo un obbligo che non è in diretta connessione con l'uso della cosa locata. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 10 Compiti in caso di altri pericoli |
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| La CENAL assume i compiti indicati nei rispettivi atti normativi in caso di pericoli dovuti ai seguenti eventi: | ||||||
| inondazione in seguito alla rottura o allo straripamento dell'opera di sbarramento di un impianto di accumulazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 17 ottobre 2012 [1] sugli impianti di accumulazione; | ||||||
| guasto tecnico al sistema di comunicazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 9 marzo 2007 [2] sui servizi di telecomunicazione; | ||||||
| evento di portata nazionale rilevante per la protezione della popolazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 2 marzo 2018 [3] sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. | ||||||
| [1] RS 721.101.1 [2] RS 784.101.1 [3] RS 520.17 | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 10 Compiti in caso di altri pericoli |
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| La CENAL assume i compiti indicati nei rispettivi atti normativi in caso di pericoli dovuti ai seguenti eventi: | ||||||
| inondazione in seguito alla rottura o allo straripamento dell'opera di sbarramento di un impianto di accumulazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 17 ottobre 2012 [1] sugli impianti di accumulazione; | ||||||
| guasto tecnico al sistema di comunicazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 9 marzo 2007 [2] sui servizi di telecomunicazione; | ||||||
| evento di portata nazionale rilevante per la protezione della popolazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 2 marzo 2018 [3] sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. | ||||||
| [1] RS 721.101.1 [2] RS 784.101.1 [3] RS 520.17 | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta |
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| Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione. [1] | ||||||
| Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese. [2] | ||||||
| Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Art. 9 Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione |
||||||
| Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell'UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra: [1] | ||||||
| acquistate; | ||||||
| vendute senza essere state trasformate; | ||||||
| trasformate nell'azienda. | ||||||
| Per la quantità di materie prime trasformate nell'azienda occorre indicare: | ||||||
| la quantità di materie prime trasformate; | ||||||
| il genere di prodotti fabbricati; | ||||||
| la quantità di prodotti fabbricati. | ||||||
| Il valorizzatore deve notificare al servizio d'amministrazione mensilmente, entro il 10° giorno del mese successivo, in quale modo ha valorizzato le materie prime. Le notifiche devono essere conformi alle prescrizioni del servizio d'amministrazione. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d'estivazione devono essere notificati al servizio d'amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2023 (RU 2023 705). Abrogati dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). | ||||||
|
RS 916.350.2 OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta |
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| Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione. [1] | ||||||
| Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese. [2] | ||||||
| Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Art. 9 Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione |
||||||
| Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell'UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra: [1] | ||||||
| acquistate; | ||||||
| vendute senza essere state trasformate; | ||||||
| trasformate nell'azienda. | ||||||
| Per la quantità di materie prime trasformate nell'azienda occorre indicare: | ||||||
| la quantità di materie prime trasformate; | ||||||
| il genere di prodotti fabbricati; | ||||||
| la quantità di prodotti fabbricati. | ||||||
| Il valorizzatore deve notificare al servizio d'amministrazione mensilmente, entro il 10° giorno del mese successivo, in quale modo ha valorizzato le materie prime. Le notifiche devono essere conformi alle prescrizioni del servizio d'amministrazione. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d'estivazione devono essere notificati al servizio d'amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2023 (RU 2023 705). Abrogati dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta |
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| Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione. [1] | ||||||
| Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese. [2] | ||||||
| Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta |
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| Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione. [1] | ||||||
| Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese. [2] | ||||||
| Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603). | ||||||
lettre b AMSL et 10 al. 1 OSL. Le jugement de première instance - aux constatations duquel se réfère l'arrêt attaqué - constate seulement que "l'immeuble date de la première guerre mondiale [...] et qu'il n'a pas été allégué qu'il ait fait l'objet de réparations majeures antérieurement à 1980 et 1981, ce que les loyers plutôt modestes avant les travaux confirment". Cette constatation ne permet pas de déterminer, ne serait-ce qu'approximativement, quelle part des frais dus aux réparations entreprises revient aux travaux d'entretien, ne pouvant justifier une augmentation de loyer selon les dispositions précitées, ni, partant, de juger si le taux de 70% arrêté par les juridictions cantonales correspond à une juste application de ces dispositions. Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète ses constatations, dans la mesure où le lui permet le droit cantonal de procédure, et statue à nouveau sur ce point (art. 64 al. 1
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RS 916.350.2 OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta |
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| Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione. [1] | ||||||
| Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese. [2] | ||||||
| Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta |
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| Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione. [1] | ||||||
| Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese. [2] | ||||||
| Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603). | ||||||
|
RS 916.350.2 OSL Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta |
||||||
| Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione. [1] | ||||||
| Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese. [2] | ||||||
| Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 705). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 683). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2603). | ||||||