SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 45 - 1 I Cantoni versano alla Confederazione il gettito lordo della tassa d'esenzione, detratto un emolumento di riscossione, nel termine di 30 giorni dalla fine dell'anno civile di riscossione.138 |
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1 | I Cantoni versano alla Confederazione il gettito lordo della tassa d'esenzione, detratto un emolumento di riscossione, nel termine di 30 giorni dalla fine dell'anno civile di riscossione.138 |
2 | Per gettito lordo, s'intende l'ammontare delle tasse e degli interessi riscossi dai Cantoni in virtù delle loro competenze in materia di tassazione, detratto quello delle tasse che fossero state rimborsate ai sensi dell'articolo 39.139 |
3 | L'emolumento di riscossione ammonta al 20 per cento del gettito lordo della tassa d'esenzione.140 |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 22 Organizzazione - 1 La tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione. |
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1 | La tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione. |
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3 | Ogni Cantone istituisce un'autorità di ricorso indipendente dall'amministrazione. Esso può prevedere un'autorità di ricorso di seconda istanza. Come autorità cantonale di ultima istanza designa un tribunale superiore.70 |
4 | L'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale. Qualora un Cantone non possa prendere tempestivamente le disposizioni indispensabili, il Consiglio federale emana provvisoriamente le ordinanze necessarie. |
5 | Più Cantoni possono convenire di riscuotere la tassa in comune. Essi disciplinano la procedura e l'organizzazione della riscossione della tassa nonché la composizione della commissione di ricorso. In mancanza di un simile disciplinamento, è applicabile la procedura del Cantone competente ai sensi dell'articolo 23.71 |
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