SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 9 Esame della vista - 1 Il richiedente che non possiede ancora una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre valide deve sottoporsi a un controllo della vista prima di presentare una delle seguenti domande: |
|
1 | Il richiedente che non possiede ancora una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre valide deve sottoporsi a un controllo della vista prima di presentare una delle seguenti domande: |
a | domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente: |
a1 | della categoria A, |
a2 | della categoria B, |
a3 | della sottocategoria A1, |
a4 | della sottocategoria B1, |
a5 | della categoria speciale F; |
b | domanda per il rilascio di una licenza di condurre: |
b1 | della categoria speciale M, |
b2 | della categoria speciale G.80 |
1bis | Il controllo della vista deve essere effettuato da un medico in possesso di un diploma federale o estero riconosciuto, un ottico diplomato o un optometrista BSc, tutti esercitanti in Svizzera.81 |
2 | Durante l'esame devono essere controllati l'acuità visiva, il campo visivo e la motilità oculare (diplopia). |
3 | L'esame della vista non deve risalire a più di 24 mesi prima della presentazione della domanda. |
4 | ...82 |