SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 5 Abitazione principale - 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
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1 | Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
2 | La legittimità del domicilio presuppone inoltre la validità del permesso di dimora (art. 33 LStrI18), oppure un'autorizzazione corrispondente.19 |
3 | Sono considerate al beneficio di un'autorizzazione corrispondente, quando sono d'altronde date le premesse del domicilio, le persone al servizio di: |
a | beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200721 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri; |
b | uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio). |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 5 Abitazione principale - 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
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1 | Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
2 | La legittimità del domicilio presuppone inoltre la validità del permesso di dimora (art. 33 LStrI18), oppure un'autorizzazione corrispondente.19 |
3 | Sono considerate al beneficio di un'autorizzazione corrispondente, quando sono d'altronde date le premesse del domicilio, le persone al servizio di: |
a | beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200721 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri; |
b | uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio). |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 5 Abitazione principale - 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
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1 | Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
2 | La legittimità del domicilio presuppone inoltre la validità del permesso di dimora (art. 33 LStrI18), oppure un'autorizzazione corrispondente.19 |
3 | Sono considerate al beneficio di un'autorizzazione corrispondente, quando sono d'altronde date le premesse del domicilio, le persone al servizio di: |
a | beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200721 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri; |
b | uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio). |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 5 Abitazione principale - 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
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1 | Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
2 | La legittimità del domicilio presuppone inoltre la validità del permesso di dimora (art. 33 LStrI18), oppure un'autorizzazione corrispondente.19 |
3 | Sono considerate al beneficio di un'autorizzazione corrispondente, quando sono d'altronde date le premesse del domicilio, le persone al servizio di: |
a | beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200721 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri; |
b | uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio). |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 5 Abitazione principale - 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
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1 | Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
2 | La legittimità del domicilio presuppone inoltre la validità del permesso di dimora (art. 33 LStrI18), oppure un'autorizzazione corrispondente.19 |
3 | Sono considerate al beneficio di un'autorizzazione corrispondente, quando sono d'altronde date le premesse del domicilio, le persone al servizio di: |
a | beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200721 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri; |
b | uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio). |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 5 Abitazione principale - 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
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1 | Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
2 | La legittimità del domicilio presuppone inoltre la validità del permesso di dimora (art. 33 LStrI18), oppure un'autorizzazione corrispondente.19 |
3 | Sono considerate al beneficio di un'autorizzazione corrispondente, quando sono d'altronde date le premesse del domicilio, le persone al servizio di: |
a | beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200721 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri; |
b | uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio). |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 19 Pareri di altre autorità - 1 Prima di prendere una decisione, l'autorità di prima istanza chiede il parere: |
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1 | Prima di prendere una decisione, l'autorità di prima istanza chiede il parere: |
a | dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, quando si tratti dell'obbligo di autorizzazione per l'acquisto di parti di un fondo di investimento immobiliare i cui certificati di partecipazione non sono negoziati regolarmente sul mercato o di parti di un patrimonio analogo (art. 4 cpv. 1 lett. c LAFE) che necessita di un'autorizzazione o un'approvazione di diritto in materia di mercati finanziari; |
b | dell'Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari54, quando si tratti dell'autorizzazione per acquisto di un fondo come investimento da parte di istituti d'assicurazione stranieri o preponderantemente in mano straniera (art. 8 cpv. 1 lett. b LAFE) o quando si tratti di revoca di oneri (art. 11 cpv. 4); |
c | dell'autorità fiscale cantonale, che accerta se l'acquirente sia esente dall'imposta federale diretta per il fondo in questione, quando quest'ultimo sia utilizzato per la previdenza in favore del personale di stabilimenti d'impresa indigeni oppure per scopi d'utilità pubblica (art. 8 cpv. 1 lett. c LAFE); |
d | dell'autorità cantonale competente, quando si tratti di un fondo che serve per la costruzione di abitazioni sociali o che è appena stato edificato con siffatte abitazioni (art. 9 cpv. 1 lett. a LAFE); |
e | delle autorità cantonale e federale competenti quando si tratti di stabilire se esistano interessi che giustificano l'acquisto di una abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE. |
2 | L'autorità di prima istanza può chiedere il parere di altre autorità federali o cantonali per accertare i fatti (art. 22 cpv. 1 e 24 cpv. 1 LAFE). |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 22 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985. |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 1 Acquisto di fondi - 1 Sono considerati acquisto di fondi anche:2 |
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1 | Sono considerati acquisto di fondi anche:2 |
a | la partecipazione alla costituzione o, nella misura in cui l'acquirente rafforzi la sua posizione, all'aumento di capitale di persone giuridiche il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi (art. 4 cpv. 1 lett. e LAFE) che non possono essere acquistati senza autorizzazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE; |
b | l'assunzione di un fondo, il cui acquisto non è possibile senza autorizzazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE, congiuntamente a un patrimonio o a un'azienda (art. 181 Codice delle obbligazioni5) oppure mediante fusione, scissione, trasformazione di società o trasferimento di patrimonio in virtù della legge del 3 ottobre 20036 sulla fusione (LFus), se ciò porta all'aumento dei diritti dell'acquirente su questo fondo; |
c | l'acquisto di quote in una società proprietaria di un'abitazione, che serve all'acquirente delle quote come abitazione principale, secondaria o di vacanza. |
2 | Per altri diritti che procurano all'acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo (art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE) s'intende segnatamente: |
a | la locazione o l'affitto a lungo termine di un fondo qualora gli accordi eccedano le relazioni d'affari usuali o commerciali e pongano il locatore in un particolare rapporto di dipendenza dal conduttore o dall'affittuario; |
b | il finanziamento dell'acquisto o dell'edificazione di un fondo qualora gli accordi, l'ammontare dei crediti o la situazione finanziaria del debitore pongano l'acquirente o il committente dell'opera in un particolare rapporto di dipendenza dal creditore; |
c | la costituzione di divieti di costruzione e di restrizioni analoghe del diritto di proprietà con effetti reali o contrattuali e che concernono un fondo vicino. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 643 - 1 La società acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio. |
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1 | La società acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio. |
2 | La società acquista la personalità con l'iscrizione, anche se non si verificano le condizioni di questa. |
3 | Tuttavia, se, all'atto della costituzione, furono violate disposizioni legali o statutarie sì da porre in grave pericolo o da ledere gravemente gli interessi di creditori o di azionisti, il giudice può, ad istanza d'uno di questi creditori o azionisti, pronunciare lo scioglimento della società. ...343 |
4 | L'azione si estingue se non è proposta al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 22 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985. |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 22 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985. |