SR 910.17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) - Ordinanza sui contributi nella campicoltura OCSC Art. 13 Notifica delle decisioni - 1 I Cantoni sono tenuti a trasmettere all'UFAG le decisioni relative ai contributi solo su richiesta. |
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1 | I Cantoni sono tenuti a trasmettere all'UFAG le decisioni relative ai contributi solo su richiesta. |
2 | Notificano all'UFAG le decisioni su ricorso. |