OG gegen einen selbständigen Vorentscheid über die Zuständigkeit (E. 1).
OG contro una decisione pregiudiziale sulla competenza (consid. 1).
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 173 |
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| Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia. | ||||||
| Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa. | ||||||
| Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 173 |
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| Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia. | ||||||
| Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa. | ||||||
| Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza. | ||||||
OG ist nämlich die Berufung an das Bundesgericht gegen selbständige Vor- oder Zwischenentscheide über die Zuständigkeit zulässig, wenn wie hier eine Verletzung bundesrechtlicher Bestimmungen über die sachliche oder örtliche Zuständigkeit gerügt wird. Der Beklagte macht
OG zulässig. Nicht mehr streitig ist, dass das Verbot der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten gemäss Art. 173 Abs. 1
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 173 |
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| Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia. | ||||||
| Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa. | ||||||
| Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 195 |
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| Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato. | ||||||
| Sono salve le disposizioni sull'estinzione dei debiti fra coniugi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 200 |
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| Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. | ||||||
| Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi. | ||||||
| Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 201 |
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| Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone. | ||||||
| Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 195 |
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| Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato. | ||||||
| Sono salve le disposizioni sull'estinzione dei debiti fra coniugi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 201 |
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| Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone. | ||||||
| Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 201 |
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| Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone. | ||||||
| Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 201 |
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| Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone. | ||||||
| Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 201 |
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| Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone. | ||||||
| Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 201 |
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| Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone. | ||||||
| Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 201 |
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| Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone. | ||||||
| Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro. | ||||||