CC).
CC).
CC, en cas de divorce, chacun des époux reprend son patrimoine personnel quel qu'ait été le régime matrimonial (al. 1); le bénéfice est réparti entre les conjoints conformément aux règles de leur régime, et le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n'établisse qu'il a été causé par la femme (al. 2). En l'espèce, les parties se sont partagé le mobilier, d'un commun accord, et l'intimée a repris le solde de ses apports. Le recourant n'a en revanche pas pu reprendre les siens, sauf le mobilier, car il les avait investis en totalité dans les charges du ménage. aa) A la liquidation des biens consécutive au divorce, les comptes de l'union conjugale se soldaient par un déficit. La cour cantonale, à l'instar des premiers juges, considère que ce déficit est à la charge du recourant, qui n'a pas établi qu'il eût été causé par l'intimée.
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
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| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
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| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
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| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
CC; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 122; DESCHENAUX, FJS 1246 p. 11), mais il ne suffit pas d'établir que le déficit n'est pas dû au mari (ATF 78 II 305 consid. 3a). Le déficit est tenu pour causé par la femme, par exemple lorsqu'il résulte des frais d'entretien d'enfants à elle nés d'un autre lit, de cautionnements de la femme pour des proches, de dépenses de voyages exagérées ou d'acquisitions coûteuses, que le mari ne pouvait pas refuser de faire sans compromettre la paix conjugale (LEMP, n. 69 à 71 ad art. 214
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
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| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 192 |
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| In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 192 |
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| In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Ciascun coniuge conserva il proprio cognome. | ||||||
| Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere il cognome da nubile o celibe di uno di loro. [2] | ||||||
| Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendo il cognome da nubile o celibe di uno di loro. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151, 2020 1135). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151, 2020 1135). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 200 |
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| Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. | ||||||
| Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi. | ||||||
| Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 201 |
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| Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone. | ||||||
| Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 192 |
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| In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 191 |
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| Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni. | ||||||
| Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 192 |
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| In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 276 [1] |
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| Il mantenimento consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie. [2] | ||||||
| I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. [3] | ||||||
| I genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 192 |
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| In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 192 |
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| In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 192 |
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| In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 246 |
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| Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell'eredità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 278 [1] |
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| Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale. | ||||||
| I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 278 [1] |
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| Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale. | ||||||
| I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 278 [1] |
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| Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale. | ||||||
| I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||