|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4 [1] |
||||||
| Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione. | ||||||
| In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime. | ||||||
| La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413). | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4bis [1] |
||||||
| I prestiti e le anticipazioni concessi da una banca a singoli clienti come anche le partecipazioni a singole imprese devono essere proporzionati ai fondi propri. | ||||||
| Il regolamento d'esecuzione stabilisce tale proporzione, tenuto conto dei prestiti e delle anticipazioni a corporazioni di diritto pubblico e del tipo di copertura. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo. [2] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR) [1] |
||||||
| La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. | ||||||
| La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. | ||||||
| La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono. [2] | ||||||
| La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. | ||||||
| La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. | ||||||
| La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo del rimando giusta l'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). [2] Introdotto dall'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13). | ||||||
|
RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
||||||
| Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. | ||||||
| Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: | ||||||
| di interrelazioni personali o finanziarie; | ||||||
| dell'utilizzazione della medesima ditta; | ||||||
| della presenza unitaria sul mercato; o | ||||||
| di lettere di patronage. | ||||||
|
RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR) [1] |
||||||
| La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. | ||||||
| La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. | ||||||
| La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono. [2] | ||||||
| La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. | ||||||
| La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. | ||||||
| La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo del rimando giusta l'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). [2] Introdotto dall'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13). | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 23bis [1] |
||||||
| Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 2007 [2] sulla vigilanza dei mercati finanziari. | ||||||
| La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche su queste persone. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). [2] RS 956.1 | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
||||||
| Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. | ||||||
| Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: | ||||||
| di interrelazioni personali o finanziarie; | ||||||
| dell'utilizzazione della medesima ditta; | ||||||
| della presenza unitaria sul mercato; o | ||||||
| di lettere di patronage. | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4 [1] |
||||||
| Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione. | ||||||
| In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime. | ||||||
| La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4 [1] |
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| Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione. | ||||||
| In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime. | ||||||
| La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4 [1] |
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| Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione. | ||||||
| In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime. | ||||||
| La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413). | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR) [1] |
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| La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. | ||||||
| La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. | ||||||
| La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono. [2] | ||||||
| La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. | ||||||
| La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. | ||||||
| La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo del rimando giusta l'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). [2] Introdotto dall'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 56 |
||||||
| Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore ed emana le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 1935 [1] | ||||||
| [1] DCF del 26 feb. 1935 (RU 51 151). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4 [1] |
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| Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione. | ||||||
| In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime. | ||||||
| La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4 [1] |
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| Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione. | ||||||
| In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime. | ||||||
| La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4 [1] |
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| Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione. | ||||||
| In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime. | ||||||
| La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4bis [1] |
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| I prestiti e le anticipazioni concessi da una banca a singoli clienti come anche le partecipazioni a singole imprese devono essere proporzionati ai fondi propri. | ||||||
| Il regolamento d'esecuzione stabilisce tale proporzione, tenuto conto dei prestiti e delle anticipazioni a corporazioni di diritto pubblico e del tipo di copertura. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo. [2] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR) [1] |
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| La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. | ||||||
| La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. | ||||||
| La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono. [2] | ||||||
| La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. | ||||||
| La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. | ||||||
| La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo del rimando giusta l'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). [2] Introdotto dall'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13). | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
||||||
| Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. | ||||||
| Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: | ||||||
| di interrelazioni personali o finanziarie; | ||||||
| dell'utilizzazione della medesima ditta; | ||||||
| della presenza unitaria sul mercato; o | ||||||
| di lettere di patronage. | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR) [1] |
||||||
| La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. | ||||||
| La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. | ||||||
| La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono. [2] | ||||||
| La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. | ||||||
| La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. | ||||||
| La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo del rimando giusta l'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). [2] Introdotto dall'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13). | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4 [1] |
||||||
| Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione. | ||||||
| In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime. | ||||||
| La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413). | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
||||||
| Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. | ||||||
| Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: | ||||||
| di interrelazioni personali o finanziarie; | ||||||
| dell'utilizzazione della medesima ditta; | ||||||
| della presenza unitaria sul mercato; o | ||||||
| di lettere di patronage. | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR) [1] |
||||||
| La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. | ||||||
| La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. | ||||||
| La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono. [2] | ||||||
| La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. | ||||||
| La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. | ||||||
| La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo del rimando giusta l'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). [2] Introdotto dall'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13). | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 11 Organi - (art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR) |
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| Se lo scopo sociale o l'importanza degli affari esige l'istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, quest'ultimo deve constare di almeno 3 membri. | ||||||
| Nessun membro dell'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo di una banca può far parte dell'organo al quale è affidata la direzione. | ||||||
| In casi speciali, la FINMA può autorizzare un'eccezione subordinandola a determinate condizioni. | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
||||||
| Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. | ||||||
| Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: | ||||||
| di interrelazioni personali o finanziarie; | ||||||
| dell'utilizzazione della medesima ditta; | ||||||
| della presenza unitaria sul mercato; o | ||||||
| di lettere di patronage. | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR) [1] |
||||||
| La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. | ||||||
| La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. | ||||||
| La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono. [2] | ||||||
| La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. | ||||||
| La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. | ||||||
| La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo del rimando giusta l'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). [2] Introdotto dall'all. 1 n. 11 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4 [1] |
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| Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione. | ||||||
| In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime. | ||||||
| La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413). | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4 [1] |
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| Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione. | ||||||
| In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime. | ||||||
| La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413). | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4bis [1] |
||||||
| I prestiti e le anticipazioni concessi da una banca a singoli clienti come anche le partecipazioni a singole imprese devono essere proporzionati ai fondi propri. | ||||||
| Il regolamento d'esecuzione stabilisce tale proporzione, tenuto conto dei prestiti e delle anticipazioni a corporazioni di diritto pubblico e del tipo di copertura. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo. [2] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
||||||
| Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. | ||||||
| Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: | ||||||
| di interrelazioni personali o finanziarie; | ||||||
| dell'utilizzazione della medesima ditta; | ||||||
| della presenza unitaria sul mercato; o | ||||||
| di lettere di patronage. | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 23bis [1] |
||||||
| Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 2007 [2] sulla vigilanza dei mercati finanziari. | ||||||
| La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche su queste persone. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). [2] RS 956.1 | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
||||||
| Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. | ||||||
| Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: | ||||||
| di interrelazioni personali o finanziarie; | ||||||
| dell'utilizzazione della medesima ditta; | ||||||
| della presenza unitaria sul mercato; o | ||||||
| di lettere di patronage. | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 4 [1] |
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| Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione. | ||||||
| In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime. | ||||||
| La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413). | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
||||||
| Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. | ||||||
| Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: | ||||||
| di interrelazioni personali o finanziarie; | ||||||
| dell'utilizzazione della medesima ditta; | ||||||
| della presenza unitaria sul mercato; o | ||||||
| di lettere di patronage. | ||||||
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RS 952.02 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
||||||
| Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. | ||||||
| Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: | ||||||
| di interrelazioni personali o finanziarie; | ||||||
| dell'utilizzazione della medesima ditta; | ||||||
| della presenza unitaria sul mercato; o | ||||||
| di lettere di patronage. | ||||||