SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)39 |
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1 | La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. |
2 | La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. |
2bis | La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.40 |
3 | La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. |
4 | La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. |
5 | La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni.41 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
c | ... |
1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23bis - 1 Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 2007104 sulla vigilanza dei mercati finanziari. |
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1 | Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 2007104 sulla vigilanza dei mercati finanziari. |
2 | La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche su queste persone. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23ter - Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera cbis e 5 della presente legge, la FINMA può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23quinquies - 1 La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. |
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1 | La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. |
2 | Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo. |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
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1 | Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. |
2 | Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: |
a | di interrelazioni personali o finanziarie; |
b | dell'utilizzazione della medesima ditta; |
c | della presenza unitaria sul mercato; o |
d | di lettere di patronage. |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
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1 | Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. |
2 | Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: |
a | di interrelazioni personali o finanziarie; |
b | dell'utilizzazione della medesima ditta; |
c | della presenza unitaria sul mercato; o |
d | di lettere di patronage. |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
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1 | Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. |
2 | Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: |
a | di interrelazioni personali o finanziarie; |
b | dell'utilizzazione della medesima ditta; |
c | della presenza unitaria sul mercato; o |
d | di lettere di patronage. |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)39 |
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1 | La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. |
2 | La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. |
2bis | La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.40 |
3 | La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. |
4 | La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. |
5 | La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni.41 |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)39 |
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1 | La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. |
2 | La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. |
2bis | La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.40 |
3 | La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. |
4 | La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. |
5 | La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni.41 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 4 - 1 Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. |
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1 | Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati. |
2 | Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione. |
3 | In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime. |
4 | La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)39 |
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1 | La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. |
2 | La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. |
2bis | La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.40 |
3 | La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. |
4 | La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. |
5 | La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni.41 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
c | ... |
1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
c | ... |
1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)39 |
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1 | La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. |
2 | La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. |
2bis | La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.40 |
3 | La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. |
4 | La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. |
5 | La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni.41 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3bis - 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
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1 | La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:49 |
a | garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore; |
b | impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere; |
c | ... |
1bis | Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.52 |
2 | La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero. |
3 | Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto53 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.54 Si considerano straniere: |
a | le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera; |
b | le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a. |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi - (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)39 |
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1 | La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. |
2 | La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. |
2bis | La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può definire le tipologie di contratto che richiedono un tale differimento e quelle che non lo richiedono.40 |
3 | La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività. |
4 | La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. |
5 | La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi, in particolare sulla gestione dei rischi e sulle retribuzioni.41 |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
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1 | Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. |
2 | Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: |
a | di interrelazioni personali o finanziarie; |
b | dell'utilizzazione della medesima ditta; |
c | della presenza unitaria sul mercato; o |
d | di lettere di patronage. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23bis - 1 Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 2007104 sulla vigilanza dei mercati finanziari. |
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1 | Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 2007104 sulla vigilanza dei mercati finanziari. |
2 | La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche su queste persone. |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza - (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR) |
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1 | Le imprese formano un'unità economica se una delle imprese partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo. |
2 | Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo: |
a | di interrelazioni personali o finanziarie; |
b | dell'utilizzazione della medesima ditta; |
c | della presenza unitaria sul mercato; o |
d | di lettere di patronage. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23bis - 1 Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 2007104 sulla vigilanza dei mercati finanziari. |
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1 | Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 2007104 sulla vigilanza dei mercati finanziari. |
2 | La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche su queste persone. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23ter - Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera cbis e 5 della presente legge, la FINMA può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23quinquies - 1 La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. |
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1 | La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. |
2 | Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23quinquies - 1 La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. |
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1 | La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. |
2 | Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 620 - 1 La società anonima è una società di capitali cui partecipano una o più persone o società commerciali. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale. |
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1 | La società anonima è una società di capitali cui partecipano una o più persone o società commerciali. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale. |
2 | Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie. |
3 | È considerato azionista chiunque partecipa alla società con almeno un'azione. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3 - 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta. |
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1 | La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta. |
2 | L'autorizzazione è concessa se: |
a | la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione; |
b | la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato; |
c | le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile; |
3 | La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l'approvazione della FINMA. |
4 | ...31 |
5 | Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.32 |
6 | La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.33 |
7 | Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.34 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 725 - 1 Il consiglio d'amministrazione sorveglia la solvibilità della società. |
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1 | Il consiglio d'amministrazione sorveglia la solvibilità della società. |
2 | Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d'amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l'adozione all'assemblea generale qualora siano di competenza di quest'ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria. |
3 | Il consiglio d'amministrazione interviene con la dovuta sollecitudine. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 6 Allestimento delle chiusure contabili - 1 Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione; questo si compone di: |
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1 | Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione; questo si compone di: |
a | il conto annuale; |
b | la relazione annuale; |
c | il conto di gruppo. |
2 | Le banche devono allestire almeno semestralmente una chiusura intermedia. |
3 | Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere allestiti conformemente alle disposizioni del titolo trentesimosecondo del CO72, alla presente legge e alle rispettive disposizioni di esecuzione. |
4 | In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può prevedere deroghe al capoverso 3. |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 25 Conto annuale - (art. 6 cpv. 1 lett. a, 6b cpv. 1 e 3 LBCR) |
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1 | La banca allestisce un conto annuale. Vi espone la propria situazione economica in modo: |
a | che i terzi possano farsene un'opinione fondata (chiusura singola statutaria con presentazione attendibile); oppure |
b | da presentare un quadro fedele, secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta). |
2 | Nell'ambito della chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta non si applicano le disposizioni del CO55 riguardanti: |
a | l'effettuazione di ammortamenti e rettifiche di valore supplementari nonché la rinuncia allo scioglimento di ammortamenti e rettifiche di valore che non sono più giustificati (art. 960a cpv. 4 CO); |
b | la costituzione di accantonamenti per il risanamento di immobilizzazioni materiali e per misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell'impresa (art. 960e cpv. 3 n. 2 e 4 CO); |
c | lo scioglimento di accantonamenti che non sono più giustificati (art. 960e cpv. 4 CO). |
3 | Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico, del prospetto delle variazioni del capitale proprio, del conto dei flussi di tesoreria e dell'allegato. Le banche che allestiscono una chiusura singola statutaria con presentazione attendibile sono dispensate dall'allestimento di un conto dei flussi di tesoreria. |
4 | L'articolo 962 capoverso 1 numero 2 CO non si applica alle società cooperative a condizione che: |
a | la società cooperativa sia affiliata a un'organizzazione centrale che ne garantisce gli impegni; |
b | l'organizzazione centrale di cui alla lettera a allestisca e pubblichi un conto di gruppo, ai sensi degli articoli 33-41 o secondo una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA, che integra tutte le società cooperative affiliate; e |
c | nessun titolo di partecipazione sia quotato in borsa. |
5 | Le persone ai sensi dell'articolo 962 capoverso 2 CO possono chiedere un conto annuale secondo il principio della rappresentazione corretta e veritiera se la banca non allestisce un conto di gruppo ai sensi degli articoli 33-41 o in base a una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA. |