SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 25 - L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 25 - L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 25 - L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 25 - L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 25 - L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 25 - L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 25 - L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 25 - L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 25 - L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 25 - L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 662 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 957 - 1 Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti: |
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1 | Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti: |
1 | le imprese individuali e le società di persone con una cifra d'affari di almeno 500 000 franchi nell'ultimo esercizio; |
2 | le persone giuridiche. |
2 | Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio: |
1 | le imprese individuali e le società di persone con una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi nell'ultimo esercizio; |
2 | le associazioni e le fondazioni che non hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio; |
3 | le fondazioni liberate dall'obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all'articolo 83b capoverso 2 CC781. |
3 | Alle imprese di cui al capoverso 2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 960 - 1 Gli attivi e i debiti sono di norma valutati singolarmente, in quanto siano rilevanti e non siano abitualmente valutati per gruppi a causa della loro affinità. |
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1 | Gli attivi e i debiti sono di norma valutati singolarmente, in quanto siano rilevanti e non siano abitualmente valutati per gruppi a causa della loro affinità. |
2 | La valutazione dev'essere effettuata con prudenza, senza tuttavia compromettere l'attendibilità del giudizio sulla situazione economica dell'impresa. |
3 | Qualora sussistano indizi concreti che gli attivi siano sopravvalutati o che gli accantonamenti siano insufficienti, i valori devono essere verificati e, se del caso, adeguati. |