SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 34 - 1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri e economici, rispettino l'ambiente e risparmino energia. |
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1 | Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri e economici, rispettino l'ambiente e risparmino energia. |
2 | Essi promuovono i trasporti pubblici e il passaggio a mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente. |
3 | Nella costruzione delle strade, considerano i bisogni del traffico non motorizzato. |
4 | Nell'adempimento dei loro compiti, tengono conto delle possibili ripercussioni sull'evoluzione del traffico. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 34 - 1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri e economici, rispettino l'ambiente e risparmino energia. |
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1 | Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri e economici, rispettino l'ambiente e risparmino energia. |
2 | Essi promuovono i trasporti pubblici e il passaggio a mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente. |
3 | Nella costruzione delle strade, considerano i bisogni del traffico non motorizzato. |
4 | Nell'adempimento dei loro compiti, tengono conto delle possibili ripercussioni sull'evoluzione del traffico. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 34 - 1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri e economici, rispettino l'ambiente e risparmino energia. |
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1 | Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri e economici, rispettino l'ambiente e risparmino energia. |
2 | Essi promuovono i trasporti pubblici e il passaggio a mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente. |
3 | Nella costruzione delle strade, considerano i bisogni del traffico non motorizzato. |
4 | Nell'adempimento dei loro compiti, tengono conto delle possibili ripercussioni sull'evoluzione del traffico. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |