SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 1 Scopo - Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di: |
|
a | preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
b | garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile ed industriale; |
c | conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene; |
d | conservare le acque ittiche; |
e | salvaguardare le acque come elementi del paesaggio; |
f | garantire l'irrigazione agricola; |
g | permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro; |
h | garantire la funzione naturale del ciclo idrologico. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 2 Campo d'applicazione - La presente legge si applica a tutte le acque, superficiali o sotterranee. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua - 1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
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1 | I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
a | la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199131 sulla sistemazione dei corsi d'acqua); |
b | l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; |
bbis | l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; |
c | in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto. |
2 | Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:33 |
a | poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; |
b | conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; |
c | permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. |
3 | Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2. |
4 | Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua - 1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
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1 | I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
a | la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199131 sulla sistemazione dei corsi d'acqua); |
b | l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; |
bbis | l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; |
c | in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto. |
2 | Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:33 |
a | poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; |
b | conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; |
c | permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. |
3 | Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2. |
4 | Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 13 Metodi speciali d'eliminazione delle acque di scarico - 1 Fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico devono essere eliminate secondo le tecniche più recenti. |
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1 | Fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico devono essere eliminate secondo le tecniche più recenti. |
2 | I Cantoni vegliano affinché le esigenze relative alla qualità delle acque siano rispettate. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua - 1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
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1 | I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
a | la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199131 sulla sistemazione dei corsi d'acqua); |
b | l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; |
bbis | l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; |
c | in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto. |
2 | Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:33 |
a | poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; |
b | conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; |
c | permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. |
3 | Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2. |
4 | Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 40 Spurgo e svuotamento dei bacini d'accumulazione - 1 Nel procedere alle operazioni di spurgo e di svuotamento dei bacini di accumulazione o al controllo dei dispositivi di scarico dell'acqua e di evacuazione delle piene, il detentore dell'impianto veglia affinché siano evitati nella misura del possibile effetti pregiudizievoli alla fauna e alla flora nella parte a valle del corso d'acqua. |
|
1 | Nel procedere alle operazioni di spurgo e di svuotamento dei bacini di accumulazione o al controllo dei dispositivi di scarico dell'acqua e di evacuazione delle piene, il detentore dell'impianto veglia affinché siano evitati nella misura del possibile effetti pregiudizievoli alla fauna e alla flora nella parte a valle del corso d'acqua. |
2 | Per procedere a uno spurgo o a uno svuotamento è richiesta l'autorizzazione del Cantone. L'autorità che rilascia l'autorizzazione consulta i servizi interessati. Se per la sicurezza dell'esercizio sono necessari spurghi e svuotamenti periodici, l'autorità si limita a stabilire il momento dell'operazione e le modalità d'esecuzione. |
3 | Qualora avvenimenti straordinari gli impongano di abbassare immediatamente il livello delle acque del bacino per motivi di sicurezza, il detentore ne informa senza indugio l'autorità che rilascia l'autorizzazione. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua - 1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
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1 | I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
a | la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199131 sulla sistemazione dei corsi d'acqua); |
b | l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; |
bbis | l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; |
c | in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto. |
2 | Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:33 |
a | poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; |
b | conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; |
c | permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. |
3 | Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2. |
4 | Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 1 Scopo - Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di: |
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a | preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
b | garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile ed industriale; |
c | conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene; |
d | conservare le acque ittiche; |
e | salvaguardare le acque come elementi del paesaggio; |
f | garantire l'irrigazione agricola; |
g | permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro; |
h | garantire la funzione naturale del ciclo idrologico. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua - 1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
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1 | I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
a | la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199131 sulla sistemazione dei corsi d'acqua); |
b | l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; |
bbis | l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; |
c | in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto. |
2 | Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:33 |
a | poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; |
b | conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; |
c | permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. |
3 | Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2. |
4 | Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 2 Campo d'applicazione - La presente legge si applica a tutte le acque, superficiali o sotterranee. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 1 Scopo - Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di: |
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a | preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
b | garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile ed industriale; |
c | conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene; |
d | conservare le acque ittiche; |
e | salvaguardare le acque come elementi del paesaggio; |
f | garantire l'irrigazione agricola; |
g | permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro; |
h | garantire la funzione naturale del ciclo idrologico. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua - 1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
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1 | I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
a | la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199131 sulla sistemazione dei corsi d'acqua); |
b | l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; |
bbis | l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; |
c | in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto. |
2 | Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:33 |
a | poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; |
b | conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; |
c | permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. |
3 | Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2. |
4 | Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua - 1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
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1 | I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
a | la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199131 sulla sistemazione dei corsi d'acqua); |
b | l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; |
bbis | l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; |
c | in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto. |
2 | Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:33 |
a | poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; |
b | conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; |
c | permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. |
3 | Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2. |
4 | Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua - 1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
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1 | I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
a | la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199131 sulla sistemazione dei corsi d'acqua); |
b | l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; |
bbis | l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; |
c | in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto. |
2 | Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:33 |
a | poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; |
b | conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; |
c | permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. |
3 | Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2. |
4 | Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua - 1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
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1 | I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
a | la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199131 sulla sistemazione dei corsi d'acqua); |
b | l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; |
bbis | l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; |
c | in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto. |
2 | Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:33 |
a | poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; |
b | conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; |
c | permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. |
3 | Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2. |
4 | Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 27 Sfruttamento del suolo - 1 I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante. |
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1 | I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante. |
1bis | Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.24 |
2 | Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua - 1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
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1 | I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
a | la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199131 sulla sistemazione dei corsi d'acqua); |
b | l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; |
bbis | l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; |
c | in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto. |
2 | Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:33 |
a | poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; |
b | conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; |
c | permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. |
3 | Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2. |
4 | Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 14 Aziende con allevamento di bestiame da reddito - 1 Ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime. |
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1 | Ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime. |
2 | Il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica. |
3 | L'azienda deve disporre di impianti che permettano il deposito per almeno tre mesi. L'autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. Può autorizzare una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente. |
4 | La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda viene valorizzata fuori del raggio d'esercizio d'uso locale, l'effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda.15 |
5 | Le aziende che cedono concime devono registrare ogni fornitura nel sistema d'informazione di cui all'articolo 165f della legge del 29 aprile 199816 sull'agricoltura.17 |
6 | L'autorità cantonale riduce il numero di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti, l'altitudine o la situazione topografica lo richiedano. |
7 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle esigenze relative alla superficie utile per: |
a | l'avicultura e l'allevamento equino nonché per piccole e medie aziende già esistenti che allevano altri animali da reddito; |
b | le aziende che adempiono compiti d'interesse pubblico (riciclaggio dei rifiuti, ricerca ecc.). |
8 | Un'unità di bestiame grosso-letame corrisponde alla quantità media annua di colaticcio e di letame prodotta da una vacca di 600 chilogrammi. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua - 1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
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1 | I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: |
a | la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della LF del 21 giu. 199131 sulla sistemazione dei corsi d'acqua); |
b | l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; |
bbis | l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; |
c | in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto. |
2 | Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:33 |
a | poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; |
b | conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; |
c | permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo. |
3 | Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2. |
4 | Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 13 Metodi speciali d'eliminazione delle acque di scarico - 1 Fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico devono essere eliminate secondo le tecniche più recenti. |
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1 | Fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico devono essere eliminate secondo le tecniche più recenti. |
2 | I Cantoni vegliano affinché le esigenze relative alla qualità delle acque siano rispettate. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 40 Spurgo e svuotamento dei bacini d'accumulazione - 1 Nel procedere alle operazioni di spurgo e di svuotamento dei bacini di accumulazione o al controllo dei dispositivi di scarico dell'acqua e di evacuazione delle piene, il detentore dell'impianto veglia affinché siano evitati nella misura del possibile effetti pregiudizievoli alla fauna e alla flora nella parte a valle del corso d'acqua. |
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1 | Nel procedere alle operazioni di spurgo e di svuotamento dei bacini di accumulazione o al controllo dei dispositivi di scarico dell'acqua e di evacuazione delle piene, il detentore dell'impianto veglia affinché siano evitati nella misura del possibile effetti pregiudizievoli alla fauna e alla flora nella parte a valle del corso d'acqua. |
2 | Per procedere a uno spurgo o a uno svuotamento è richiesta l'autorizzazione del Cantone. L'autorità che rilascia l'autorizzazione consulta i servizi interessati. Se per la sicurezza dell'esercizio sono necessari spurghi e svuotamenti periodici, l'autorità si limita a stabilire il momento dell'operazione e le modalità d'esecuzione. |
3 | Qualora avvenimenti straordinari gli impongano di abbassare immediatamente il livello delle acque del bacino per motivi di sicurezza, il detentore ne informa senza indugio l'autorità che rilascia l'autorizzazione. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 38 Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua - 1 I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria. |
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1 | I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria. |
2 | L'autorità può autorizzare deroghe per: |
a | i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione; |
b | passaggi di vie di comunicazione; |
c | passaggi di strade agricole o forestali; |
d | i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente; |
e | il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura. |