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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 752 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 1 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1158 |
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| Salvo disposizione contraria, i rappresentanti designati nelle condizioni del prestito rappresentano tanto la comunione dei creditori quanto il debitore. | ||||||
| L'assemblea degli obbligazionisti può nominare uno o più rappresentanti della comunione. | ||||||
| Salvo disposizione contraria, più rappresentanti esercitano la rappresentanza in comune. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1183 |
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| Se il debitore è dichiarato in fallimento, l'amministrazione di questo convoca immediatamente un'assemblea degli obbligazionisti, la quale conferisce al rappresentante già designato o ch'essa designa, le facoltà necessarie per la tutela collettiva dei diritti degli obbligazionisti nella procedura fallimentare. | ||||||
| In mancanza di deliberazione che conferisca le facoltà necessarie a un rappresentante, ogni obbligazionista fa valere individualmente i suoi diritti. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1159 |
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| Il rappresentante ha i poteri che gli sono conferiti dalla legge, dalle condizioni del prestito o dall'assemblea degli obbligazionisti. | ||||||
| Egli richiede dal debitore, quando ricorrano le condizioni a ciò poste, la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti, ne eseguisce le deliberazioni e rappresenta la comunione entro i limiti dei poteri conferitigli. | ||||||
| Gli obbligazionisti non possono far valere individualmente i diritti che il rappresentante ha la facoltà d'esercitare. | ||||||