SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 126 - 1 I crediti garantiti da pegno sopra titoli ipotecari eretti al nome del proprietario del fondo saranno collocati come crediti garantiti da pegno manuale. I titoli costituiti in pegno invece saranno collocati come crediti ipotecari per l'importo per il quale venne riconosciuto il manuale, con riferimento alla sua collocazione nella graduatoria. |
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1 | I crediti garantiti da pegno sopra titoli ipotecari eretti al nome del proprietario del fondo saranno collocati come crediti garantiti da pegno manuale. I titoli costituiti in pegno invece saranno collocati come crediti ipotecari per l'importo per il quale venne riconosciuto il manuale, con riferimento alla sua collocazione nella graduatoria. |
2 | Se il credito garantito da pegno manuale è inferiore all'importo del titolo del pegno immobiliare che l'assiste, l'eccedenza non sarà collocata come pegno immobiliare. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 76 - I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi del fallito, che questi avesse costituito in pegno manuale a terzi, non possono essere venduti separatamente. Nelle condizioni d'incanto per la vendita dei beni cui si riferiscono si dovrà esigere il pagamento in contanti dei crediti assistiti da siffatti diritti di pegno, e procedere, dopo la vendita, all'annullamento dei titoli. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 76 - I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi del fallito, che questi avesse costituito in pegno manuale a terzi, non possono essere venduti separatamente. Nelle condizioni d'incanto per la vendita dei beni cui si riferiscono si dovrà esigere il pagamento in contanti dei crediti assistiti da siffatti diritti di pegno, e procedere, dopo la vendita, all'annullamento dei titoli. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 76 - I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi del fallito, che questi avesse costituito in pegno manuale a terzi, non possono essere venduti separatamente. Nelle condizioni d'incanto per la vendita dei beni cui si riferiscono si dovrà esigere il pagamento in contanti dei crediti assistiti da siffatti diritti di pegno, e procedere, dopo la vendita, all'annullamento dei titoli. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 76 - I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi del fallito, che questi avesse costituito in pegno manuale a terzi, non possono essere venduti separatamente. Nelle condizioni d'incanto per la vendita dei beni cui si riferiscono si dovrà esigere il pagamento in contanti dei crediti assistiti da siffatti diritti di pegno, e procedere, dopo la vendita, all'annullamento dei titoli. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 76 - I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi del fallito, che questi avesse costituito in pegno manuale a terzi, non possono essere venduti separatamente. Nelle condizioni d'incanto per la vendita dei beni cui si riferiscono si dovrà esigere il pagamento in contanti dei crediti assistiti da siffatti diritti di pegno, e procedere, dopo la vendita, all'annullamento dei titoli. |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 76 - I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi del fallito, che questi avesse costituito in pegno manuale a terzi, non possono essere venduti separatamente. Nelle condizioni d'incanto per la vendita dei beni cui si riferiscono si dovrà esigere il pagamento in contanti dei crediti assistiti da siffatti diritti di pegno, e procedere, dopo la vendita, all'annullamento dei titoli. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 126 - 1 I crediti garantiti da pegno sopra titoli ipotecari eretti al nome del proprietario del fondo saranno collocati come crediti garantiti da pegno manuale. I titoli costituiti in pegno invece saranno collocati come crediti ipotecari per l'importo per il quale venne riconosciuto il manuale, con riferimento alla sua collocazione nella graduatoria. |
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1 | I crediti garantiti da pegno sopra titoli ipotecari eretti al nome del proprietario del fondo saranno collocati come crediti garantiti da pegno manuale. I titoli costituiti in pegno invece saranno collocati come crediti ipotecari per l'importo per il quale venne riconosciuto il manuale, con riferimento alla sua collocazione nella graduatoria. |
2 | Se il credito garantito da pegno manuale è inferiore all'importo del titolo del pegno immobiliare che l'assiste, l'eccedenza non sarà collocata come pegno immobiliare. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 901 - 1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. |
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1 | Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. |
2 | Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. |
3 | La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008666 sui titoli contabili.667 |