SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 59c - 1 Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'IPI contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata. |
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1 | Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'IPI contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata. |
2 | L'opposizione può vertere soltanto sul fatto che l'oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a, 1b e 2. |
3 | A seconda che accetti in tutto o in parte l'opposizione, l'IPI può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull'opposizione è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la procedura. |
SR 232.141 Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti OBI Art. 64 Modifica degli atti tecnici - 1 All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. |
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1 | All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. |
2 | Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell'IPI. |
3 | Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). |
4 | Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell'IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito. |
5 | Se risulta dall'esame relativo al contenuto che l'oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità: |
a | di rinunciare alla modifica, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa, o |
b | di addurre la prova che l'invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente. |
6 | Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'IPI, la domanda di brevetto è respinta. |
7 | Se il depositante comunica all'IPI di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l'esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia. |
SR 232.141 Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti OBI Art. 64 Modifica degli atti tecnici - 1 All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. |
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1 | All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. |
2 | Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell'IPI. |
3 | Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). |
4 | Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell'IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito. |
5 | Se risulta dall'esame relativo al contenuto che l'oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità: |
a | di rinunciare alla modifica, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa, o |
b | di addurre la prova che l'invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente. |
6 | Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'IPI, la domanda di brevetto è respinta. |
7 | Se il depositante comunica all'IPI di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l'esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 57 - 1 Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: |
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1 | Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: |
a | se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; |
b | se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e |
c | nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. |
2 | ...131 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 58 - 1 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. |
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1 | Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. |
2 | Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 57 - 1 Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: |
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1 | Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: |
a | se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; |
b | se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e |
c | nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. |
2 | ...131 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 57 - 1 Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: |
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1 | Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: |
a | se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; |
b | se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e |
c | nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. |
2 | ...131 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 45 - 1 È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
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1 | È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
2 | Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 59c - 1 Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'IPI contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata. |
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1 | Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'IPI contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata. |
2 | L'opposizione può vertere soltanto sul fatto che l'oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a, 1b e 2. |
3 | A seconda che accetti in tutto o in parte l'opposizione, l'IPI può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull'opposizione è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la procedura. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 59c - 1 Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'IPI contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata. |
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1 | Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'IPI contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata. |
2 | L'opposizione può vertere soltanto sul fatto che l'oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a, 1b e 2. |
3 | A seconda che accetti in tutto o in parte l'opposizione, l'IPI può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull'opposizione è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la procedura. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 45 - 1 È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
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1 | È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
2 | Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 45 - 1 È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
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1 | È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
2 | Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. |
SR 232.141 Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti OBI Art. 64 Modifica degli atti tecnici - 1 All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. |
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1 | All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. |
2 | Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell'IPI. |
3 | Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). |
4 | Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell'IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito. |
5 | Se risulta dall'esame relativo al contenuto che l'oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità: |
a | di rinunciare alla modifica, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa, o |
b | di addurre la prova che l'invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente. |
6 | Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'IPI, la domanda di brevetto è respinta. |
7 | Se il depositante comunica all'IPI di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l'esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia. |
SR 232.141 Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti OBI Art. 64 Modifica degli atti tecnici - 1 All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. |
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1 | All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. |
2 | Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell'IPI. |
3 | Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). |
4 | Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell'IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito. |
5 | Se risulta dall'esame relativo al contenuto che l'oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità: |
a | di rinunciare alla modifica, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa, o |
b | di addurre la prova che l'invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente. |
6 | Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'IPI, la domanda di brevetto è respinta. |
7 | Se il depositante comunica all'IPI di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l'esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 57 - 1 Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: |
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1 | Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: |
a | se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; |
b | se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e |
c | nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. |
2 | ...131 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 58 - 1 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. |
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1 | Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. |
2 | Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 57 - 1 Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: |
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1 | Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: |
a | se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; |
b | se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e |
c | nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. |
2 | ...131 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 58 - 1 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. |
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1 | Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. |
2 | Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 49 - 1 Chi vuole ottenere un brevetto d'invenzione deve depositare una domanda di brevetto presso l'IPI. |
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1 | Chi vuole ottenere un brevetto d'invenzione deve depositare una domanda di brevetto presso l'IPI. |
2 | La domanda di brevetto consta di: |
a | un atto di richiesta inteso a ottenere il rilascio del brevetto; |
b | una descrizione dell'invenzione e, per la rivendicazione di una sequenza derivata da una sequenza o una sequenza parziale di un gene, una descrizione concreta della funzione svolta dalla sequenza; |
c | una o più rivendicazioni; |
d | i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni; |
e | un estratto.113 |
3 | ...114 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 26 - 1 Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se: |
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1 | Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se: |
a | l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1, 1a, 1b e 2; |
b | l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla; |
c | l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito; |
d | il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non aveva, per altri titoli, diritto al rilascio del brevetto.65 |
2 | Se un brevetto è stato rilasciato con riconoscimento di una priorità e la domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità non si è conclusa con un brevetto, il titolare del brevetto può essere costretto dal giudice a indicarne i motivi e a presentare i relativi mezzi di prova; in caso di rifiuto, il giudice apprezzerà liberamente questo atteggiamento.66 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 57 - 1 Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: |
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1 | Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: |
a | se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; |
b | se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e |
c | nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. |
2 | ...131 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 58 - 1 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. |
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1 | Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. |
2 | Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente. |
SR 232.141 Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti OBI Art. 64 Modifica degli atti tecnici - 1 All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. |
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1 | All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. |
2 | Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell'IPI. |
3 | Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). |
4 | Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell'IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito. |
5 | Se risulta dall'esame relativo al contenuto che l'oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità: |
a | di rinunciare alla modifica, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa, o |
b | di addurre la prova che l'invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente. |
6 | Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'IPI, la domanda di brevetto è respinta. |
7 | Se il depositante comunica all'IPI di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l'esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia. |
SR 232.141 Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti OBI Art. 65 Data di deposito della domanda divisa - 1 Su domanda dell'IPI, il depositante deve indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto definito nella domanda divisa. |
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1 | Su domanda dell'IPI, il depositante deve indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto definito nella domanda divisa. |
2 | Se pare che la data di deposito, provvisoriamente attribuita a una domanda divisa in occasione dell'esame effettuato al momento del deposito (art. 46e), è rivendicata a torto, l'articolo 64 capoversi 4-7 si applica per analogia. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 19 - 1 Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'IPI una dichiarazione di priorità e un documento di priorità. |
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1 | Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'IPI una dichiarazione di priorità e un documento di priorità. |
2 | Se non sono osservati i termini e le modalità prescritti nell'ordinanza, il diritto alla priorità si estingue. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 20 - 1 Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto. |
|
1 | Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto. |
2 | Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1bis).59 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 20 - 1 Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto. |
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1 | Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto. |
2 | Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1bis).59 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 20 - 1 Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto. |
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1 | Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto. |
2 | Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1bis).59 |