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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 59c [1] |
||||||
| Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'IPI contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata. | ||||||
| L'opposizione può vertere soltanto sul fatto che l'oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a, 1b e 2. | ||||||
| A seconda che accetti in tutto o in parte l'opposizione, l'IPI può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull'opposizione è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 64 [1] Modifica degli atti tecnici |
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| All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. | ||||||
| Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell'IPI. | ||||||
| Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). | ||||||
| Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell'IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito. | ||||||
| Se risulta dall'esame relativo al contenuto che l'oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità: | ||||||
| di rinunciare alla modifica, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa, o | ||||||
| di addurre la prova che l'invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente. | ||||||
| Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'IPI, la domanda di brevetto è respinta. | ||||||
| Se il depositante comunica all'IPI di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l'esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 64 [1] Modifica degli atti tecnici |
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| All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. | ||||||
| Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell'IPI. | ||||||
| Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). | ||||||
| Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell'IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito. | ||||||
| Se risulta dall'esame relativo al contenuto che l'oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità: | ||||||
| di rinunciare alla modifica, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa, o | ||||||
| di addurre la prova che l'invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente. | ||||||
| Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'IPI, la domanda di brevetto è respinta. | ||||||
| Se il depositante comunica all'IPI di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l'esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 57 [1] |
||||||
| Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: | ||||||
| se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; | ||||||
| se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e | ||||||
| nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogato dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 58 [1] |
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| Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. | ||||||
| Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 57 [1] |
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| Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: | ||||||
| se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; | ||||||
| se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e | ||||||
| nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogato dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 57 [1] |
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| Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: | ||||||
| se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; | ||||||
| se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e | ||||||
| nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogato dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 45 [1] |
||||||
| È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. | ||||||
| Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 59c [1] |
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| Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'IPI contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata. | ||||||
| L'opposizione può vertere soltanto sul fatto che l'oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a, 1b e 2. | ||||||
| A seconda che accetti in tutto o in parte l'opposizione, l'IPI può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull'opposizione è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 59c [1] |
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| Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l'IPI contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata. | ||||||
| L'opposizione può vertere soltanto sul fatto che l'oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a, 1b e 2. | ||||||
| A seconda che accetti in tutto o in parte l'opposizione, l'IPI può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull'opposizione è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 45 [1] |
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| È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. | ||||||
| Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 45 [1] |
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| È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. | ||||||
| Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 64 [1] Modifica degli atti tecnici |
||||||
| All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. | ||||||
| Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell'IPI. | ||||||
| Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). | ||||||
| Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell'IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito. | ||||||
| Se risulta dall'esame relativo al contenuto che l'oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità: | ||||||
| di rinunciare alla modifica, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa, o | ||||||
| di addurre la prova che l'invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente. | ||||||
| Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'IPI, la domanda di brevetto è respinta. | ||||||
| Se il depositante comunica all'IPI di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l'esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 64 [1] Modifica degli atti tecnici |
||||||
| All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. | ||||||
| Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell'IPI. | ||||||
| Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). | ||||||
| Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell'IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito. | ||||||
| Se risulta dall'esame relativo al contenuto che l'oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità: | ||||||
| di rinunciare alla modifica, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa, o | ||||||
| di addurre la prova che l'invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente. | ||||||
| Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'IPI, la domanda di brevetto è respinta. | ||||||
| Se il depositante comunica all'IPI di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l'esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 57 [1] |
||||||
| Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: | ||||||
| se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; | ||||||
| se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e | ||||||
| nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogato dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 58 [1] |
||||||
| Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. | ||||||
| Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 57 [1] |
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| Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: | ||||||
| se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; | ||||||
| se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e | ||||||
| nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogato dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 58 [1] |
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| Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. | ||||||
| Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 49 |
||||||
| Chi vuole ottenere un brevetto d'invenzione deve depositare una domanda di brevetto presso l'IPI. | ||||||
| La domanda di brevetto consta di: | ||||||
| un atto di richiesta inteso a ottenere il rilascio del brevetto; | ||||||
| una descrizione dell'invenzione e, per la rivendicazione di una sequenza derivata da una sequenza o una sequenza parziale di un gene, una descrizione concreta della funzione svolta dalla sequenza; | ||||||
| una o più rivendicazioni; | ||||||
| i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni; | ||||||
| un estratto. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [3] Abrogato dall'all. n. 4 della LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5050; FF 1994 III 873). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 26 |
||||||
| Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se: | ||||||
| l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1, 1a, 1b e 2; | ||||||
| l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla; | ||||||
| l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito; | ||||||
| il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non aveva, per altri titoli, diritto al rilascio del brevetto. [1] | ||||||
| Se un brevetto è stato rilasciato con riconoscimento di una priorità e la domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità non si è conclusa con un brevetto, il titolare del brevetto può essere costretto dal giudice a indicarne i motivi e a presentare i relativi mezzi di prova; in caso di rifiuto, il giudice apprezzerà liberamente questo atteggiamento. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 57 [1] |
||||||
| Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: | ||||||
| se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; | ||||||
| se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e | ||||||
| nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogato dall'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 58 [1] |
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| Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. | ||||||
| Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 64 [1] Modifica degli atti tecnici |
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| All'inizio dell'esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. | ||||||
| Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell'IPI. | ||||||
| Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l'oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). | ||||||
| Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell'IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto nuovamente definito. | ||||||
| Se risulta dall'esame relativo al contenuto che l'oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità: | ||||||
| di rinunciare alla modifica, per quanto l'esposto dell'invenzione non sia con ciò messo in causa, o | ||||||
| di addurre la prova che l'invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente. | ||||||
| Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell'IPI, la domanda di brevetto è respinta. | ||||||
| Se il depositante comunica all'IPI di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l'esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) - Ordinanza sui brevetti Art. 65 [1] Data di deposito della domanda divisa |
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| Su domanda dell'IPI, il depositante deve indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l'oggetto definito nella domanda divisa. | ||||||
| Se pare che la data di deposito, provvisoriamente attribuita a una domanda divisa in occasione dell'esame effettuato al momento del deposito (art. 46e), è rivendicata a torto, l'articolo 64 capoversi 4-7 si applica per analogia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 19 [1] |
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| Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'IPI una dichiarazione di priorità e un documento di priorità. | ||||||
| Se non sono osservati i termini e le modalità prescritti nell'ordinanza, il diritto alla priorità si estingue. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 20 |
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| Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto. | ||||||
| Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1bis). [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 20 |
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| Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto. | ||||||
| Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1bis). [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 20 |
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| Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto. | ||||||
| Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1bis). [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||