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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 712h |
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| I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote. | ||||||
| Tali oneri e spese sono segnatamente: | ||||||
| le spese per la manutenzione ordinaria, le riparazioni e le rinnovazioni delle parti comuni del fondo e dell'edificio, delle opere e impianti comuni; | ||||||
| le spese d'amministrazione, compresa l'indennità all'amministratore; | ||||||
| i contributi di diritto pubblico e le imposte dovuti collettivamente dai comproprietari; | ||||||
| gli interessi e gli ammortamenti dovuti ai creditori garantiti da pegno sull'immobile o verso i quali i comproprietari sono solidalmente responsabili. | ||||||
| Se si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 712h |
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| I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote. | ||||||
| Tali oneri e spese sono segnatamente: | ||||||
| le spese per la manutenzione ordinaria, le riparazioni e le rinnovazioni delle parti comuni del fondo e dell'edificio, delle opere e impianti comuni; | ||||||
| le spese d'amministrazione, compresa l'indennità all'amministratore; | ||||||
| i contributi di diritto pubblico e le imposte dovuti collettivamente dai comproprietari; | ||||||
| gli interessi e gli ammortamenti dovuti ai creditori garantiti da pegno sull'immobile o verso i quali i comproprietari sono solidalmente responsabili. | ||||||
| Se si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 647c [1] |
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| I lavori di manutenzione, di riparazione e di rinnovazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso sono decisi a maggioranza di tutti i comproprietari, sempreché non siano atti d'ordinaria amministrazione che ognuno di essi può fare. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 647c [1] |
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| I lavori di manutenzione, di riparazione e di rinnovazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso sono decisi a maggioranza di tutti i comproprietari, sempreché non siano atti d'ordinaria amministrazione che ognuno di essi può fare. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 712h |
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| I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote. | ||||||
| Tali oneri e spese sono segnatamente: | ||||||
| le spese per la manutenzione ordinaria, le riparazioni e le rinnovazioni delle parti comuni del fondo e dell'edificio, delle opere e impianti comuni; | ||||||
| le spese d'amministrazione, compresa l'indennità all'amministratore; | ||||||
| i contributi di diritto pubblico e le imposte dovuti collettivamente dai comproprietari; | ||||||
| gli interessi e gli ammortamenti dovuti ai creditori garantiti da pegno sull'immobile o verso i quali i comproprietari sono solidalmente responsabili. | ||||||
| Se si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 712h |
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| I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote. | ||||||
| Tali oneri e spese sono segnatamente: | ||||||
| le spese per la manutenzione ordinaria, le riparazioni e le rinnovazioni delle parti comuni del fondo e dell'edificio, delle opere e impianti comuni; | ||||||
| le spese d'amministrazione, compresa l'indennità all'amministratore; | ||||||
| i contributi di diritto pubblico e le imposte dovuti collettivamente dai comproprietari; | ||||||
| gli interessi e gli ammortamenti dovuti ai creditori garantiti da pegno sull'immobile o verso i quali i comproprietari sono solidalmente responsabili. | ||||||
| Se si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 647c [1] |
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| I lavori di manutenzione, di riparazione e di rinnovazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso sono decisi a maggioranza di tutti i comproprietari, sempreché non siano atti d'ordinaria amministrazione che ognuno di essi può fare. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). | ||||||