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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
||||||
| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
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| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
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| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 5 Formazione e informazione |
||||||
| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 5 Formazione e informazione |
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 5 Formazione e informazione |
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 5 Formazione e informazione |
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 5 Formazione e informazione |
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
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| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 6 |
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| Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni. | ||||||
| I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
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| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
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| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 5 Formazione e informazione |
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| La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni. [1] | ||||||
| La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
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| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
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| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||