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RS 916.310 OAlle Ordinanza del 29 ottobre 2025 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame Art. 41 Diritto agli aiuti finanziari |
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| Ha diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione: | ||||||
| nel caso di bovini, equidi, suini, ovini e caprini: chi, al momento della nascita del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore; | ||||||
| nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina. | ||||||
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RS 916.310 OAlle Ordinanza del 29 ottobre 2025 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame Art. 42 Condizioni per il versamento degli aiuti finanziari per bovini, equidi, suini, ovini e caprini |
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| Sono versati aiuti finanziari per bovini, equidi, suini, ovini e caprini di cui alla presente sezione per gli animali da allevamento che adempiono le seguenti condizioni: | ||||||
| sono iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento riconosciuta; | ||||||
| i loro genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza; | ||||||
| hanno una quota di geni della rispettiva razza di almeno l'87,5 per cento; | ||||||
| hanno almeno un discendente:nato vivo nel periodo di riferimento,iscritto o menzionato nel libro genealogico, econ una quota di geni della rispettiva razza di almeno l'87,5 per cento. | ||||||
| nato vivo nel periodo di riferimento, | ||||||
| iscritto o menzionato nel libro genealogico, e | ||||||
| con una quota di geni della rispettiva razza di almeno l'87,5 per cento. | ||||||
| Il grado di consanguineità (art. 44) del discendente di cui al capoverso 1 lettera d non deve superare la seguente percentuale: | ||||||
| per bovini, ovini e caprini: 6,25 per cento; | ||||||
| per equidi e suini: 10 per cento. | ||||||
| Sono versati aiuti finanziari soltanto se l'effettivo di animali femmine iscritti nel libro genealogico non supera 10 000 animali per le razze il cui stato è «in pericolo critico» e 7500 animali per le razze il cui stato è «minacciate»; si considerano soltanto gli animali femmine iscritti nel libro genealogico che adempiono le condizioni di cui all'articolo 22 capoversi 1-3. | ||||||
| Sono versati aiuti finanziari soltanto se almeno una volta all'anno le organizzazioni di allevamento riconosciute mettono a disposizione del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l'indice di pericolo. | ||||||
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RS 916.310 OAlle Ordinanza del 29 ottobre 2025 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame Art. 41 Diritto agli aiuti finanziari |
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| Ha diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione: | ||||||
| nel caso di bovini, equidi, suini, ovini e caprini: chi, al momento della nascita del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore; | ||||||
| nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Ha diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione: | ||||||
| nel caso di bovini, equidi, suini, ovini e caprini: chi, al momento della nascita del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore; | ||||||
| nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina. | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Ha diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione: | ||||||
| nel caso di bovini, equidi, suini, ovini e caprini: chi, al momento della nascita del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore; | ||||||
| nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina. | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
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| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Ha diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione: | ||||||
| nel caso di bovini, equidi, suini, ovini e caprini: chi, al momento della nascita del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore; | ||||||
| nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina. | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 916.310 OAlle Ordinanza del 29 ottobre 2025 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame Art. 41 Diritto agli aiuti finanziari |
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| Ha diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione: | ||||||
| nel caso di bovini, equidi, suini, ovini e caprini: chi, al momento della nascita del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore; | ||||||
| nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina. | ||||||
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RS 916.310 OAlle Ordinanza del 29 ottobre 2025 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame Art. 41 Diritto agli aiuti finanziari |
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| Ha diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione: | ||||||
| nel caso di bovini, equidi, suini, ovini e caprini: chi, al momento della nascita del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore; | ||||||
| nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina. | ||||||
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RS 916.310 OAlle Ordinanza del 29 ottobre 2025 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame Art. 41 Diritto agli aiuti finanziari |
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| nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina. | ||||||
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| nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina. | ||||||
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| nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina. | ||||||
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