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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 8 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 8 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 8 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 8 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 941.31 LCMP Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi Art. 44 |
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| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: | ||||||
| usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; | ||||||
| appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale. [1] | ||||||
| Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [2] | ||||||
| Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi. [3] Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). [2] Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929). | ||||||
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RS 941.31 LCMP Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi Art. 44 |
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| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: | ||||||
| usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; | ||||||
| appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale. [1] | ||||||
| Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [2] | ||||||
| Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi. [3] Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). [2] Nuovo testo giusta il n. I 14 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929). | ||||||
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RS 941.31 LCMP Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi Art. 2 [1] |
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| Sono considerati lavori placcati i lavori composti di uno strato di metallo prezioso applicato in modo indissolubile su un supporto di altro materiale. | ||||||
| I requisiti minimi per gli strati di metallo prezioso sono disciplinati nell'allegato 1. Il Consiglio federale stabilisce le tolleranze e può adeguare le disposizioni dell'allegato all'evoluzione internazionale. | ||||||
| Sono considerati come imitazioni: | ||||||
| i lavori di metalli preziosi che non raggiungono i titoli legali minimi o che non soddisfano gli altri requisiti materiali per i lavori di metalli preziosi; | ||||||
| i lavori che corrispondono a quelli plurimetallici o placcati, ma che non sono designati come tali o che non soddisfano i requisiti materiali per queste categorie di lavori. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929). | ||||||
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RS 941.31 LCMP Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi Art. 6 [1] |
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| Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall'ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d'inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929). | ||||||
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RS 941.31 LCMP Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi Art. 6 [1] |
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| Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall'ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d'inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929). | ||||||
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RS 941.31 LCMP Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi Art. 8 [1] |
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| I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. | ||||||
| I lavori placcati devono portare designazioni di qualità che tuttavia devono escludere qualsiasi dubbio quanto alla natura del prodotto. | ||||||
| Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati. | ||||||
| I lavori placcati e le imitazioni non devono portare alcuna indicazione di titolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929). | ||||||
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RS 941.31 LCMP Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi Art. 8 [1] |
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| I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. | ||||||
| I lavori placcati devono portare designazioni di qualità che tuttavia devono escludere qualsiasi dubbio quanto alla natura del prodotto. | ||||||
| Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati. | ||||||
| I lavori placcati e le imitazioni non devono portare alcuna indicazione di titolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929). | ||||||
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RS 941.31 LCMP Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi Art. 6 [1] |
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| Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall'ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d'inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929). | ||||||
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RS 941.31 LCMP Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi Art. 8 [1] |
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| I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. | ||||||
| I lavori placcati devono portare designazioni di qualità che tuttavia devono escludere qualsiasi dubbio quanto alla natura del prodotto. | ||||||
| Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati. | ||||||
| I lavori placcati e le imitazioni non devono portare alcuna indicazione di titolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929). | ||||||