SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 58 - 1 ...54 |
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1 | ...54 |
2 | Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 58 - 1 ...54 |
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2 | Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 58 - 1 ...54 |
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2 | Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 58 - 1 ...54 |
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2 | Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 44 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge; |
b | appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.67 |
2 | Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.68 |
3 | Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.69 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 2 - 1 Sono considerati lavori placcati i lavori composti di uno strato di metallo prezioso applicato in modo indissolubile su un supporto di altro materiale. |
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1 | Sono considerati lavori placcati i lavori composti di uno strato di metallo prezioso applicato in modo indissolubile su un supporto di altro materiale. |
2 | I requisiti minimi per gli strati di metallo prezioso sono disciplinati nell'allegato 1. Il Consiglio federale stabilisce le tolleranze e può adeguare le disposizioni dell'allegato all'evoluzione internazionale. |
3 | Sono considerati come imitazioni: |
a | i lavori di metalli preziosi che non raggiungono i titoli legali minimi o che non soddisfano gli altri requisiti materiali per i lavori di metalli preziosi; |
b | i lavori che corrispondono a quelli plurimetallici o placcati, ma che non sono designati come tali o che non soddisfano i requisiti materiali per queste categorie di lavori. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 6 - Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall'ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d'inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 6 - Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall'ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d'inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 8 - 1 I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. |
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1 | I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. |
2 | I lavori placcati devono portare designazioni di qualità che tuttavia devono escludere qualsiasi dubbio quanto alla natura del prodotto. |
3 | Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati. |
4 | I lavori placcati e le imitazioni non devono portare alcuna indicazione di titolo. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 8 - 1 I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. |
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1 | I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. |
2 | I lavori placcati devono portare designazioni di qualità che tuttavia devono escludere qualsiasi dubbio quanto alla natura del prodotto. |
3 | Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati. |
4 | I lavori placcati e le imitazioni non devono portare alcuna indicazione di titolo. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 6 - Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall'ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d'inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 8 - 1 I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. |
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1 | I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. |
2 | I lavori placcati devono portare designazioni di qualità che tuttavia devono escludere qualsiasi dubbio quanto alla natura del prodotto. |
3 | Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati. |
4 | I lavori placcati e le imitazioni non devono portare alcuna indicazione di titolo. |