SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 77 - 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
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1 | Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
a | provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; |
b | una descrizione esatta: |
b1 | dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, |
b2 | dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure |
c | il sequestro di tali oggetti. |
2 | La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. |
3 | Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. |
4 | La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. |
5 | Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 77 - 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
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1 | Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
a | provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; |
b | una descrizione esatta: |
b1 | dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, |
b2 | dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure |
c | il sequestro di tali oggetti. |
2 | La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. |
3 | Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. |
4 | La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. |
5 | Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 77 - 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
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1 | Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
a | provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; |
b | una descrizione esatta: |
b1 | dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, |
b2 | dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure |
c | il sequestro di tali oggetti. |
2 | La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. |
3 | Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. |
4 | La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. |
5 | Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 77 - 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
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1 | Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
a | provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; |
b | una descrizione esatta: |
b1 | dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, |
b2 | dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure |
c | il sequestro di tali oggetti. |
2 | La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. |
3 | Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. |
4 | La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. |
5 | Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 77 - 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
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1 | Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
a | provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; |
b | una descrizione esatta: |
b1 | dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, |
b2 | dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure |
c | il sequestro di tali oggetti. |
2 | La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. |
3 | Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. |
4 | La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. |
5 | Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 77 - 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
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1 | Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
a | provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; |
b | una descrizione esatta: |
b1 | dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, |
b2 | dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure |
c | il sequestro di tali oggetti. |
2 | La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. |
3 | Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. |
4 | La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. |
5 | Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 77 - 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
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1 | Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
a | provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; |
b | una descrizione esatta: |
b1 | dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, |
b2 | dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure |
c | il sequestro di tali oggetti. |
2 | La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. |
3 | Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. |
4 | La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. |
5 | Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 77 - 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
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1 | Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
a | provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; |
b | una descrizione esatta: |
b1 | dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, |
b2 | dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure |
c | il sequestro di tali oggetti. |
2 | La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. |
3 | Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. |
4 | La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. |
5 | Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 77 - 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
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1 | Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
a | provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; |
b | una descrizione esatta: |
b1 | dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, |
b2 | dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure |
c | il sequestro di tali oggetti. |
2 | La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. |
3 | Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. |
4 | La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. |
5 | Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 77 - 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
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1 | Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
a | provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; |
b | una descrizione esatta: |
b1 | dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, |
b2 | dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure |
c | il sequestro di tali oggetti. |
2 | La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. |
3 | Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. |
4 | La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. |
5 | Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 77 - 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
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1 | Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
a | provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; |
b | una descrizione esatta: |
b1 | dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, |
b2 | dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure |
c | il sequestro di tali oggetti. |
2 | La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. |
3 | Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. |
4 | La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. |
5 | Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 77 - 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
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1 | Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: |
a | provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; |
b | una descrizione esatta: |
b1 | dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, |
b2 | dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure |
c | il sequestro di tali oggetti. |
2 | La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. |
3 | Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. |
4 | La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. |
5 | Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 8 - 1 Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione professionale dell'invenzione. |
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1 | Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione professionale dell'invenzione. |
2 | Per utilizzazione s'intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché il possesso per detti scopi. |
3 | Il transito non può essere vietato in quanto il titolare del brevetto non possa vietare l'importazione nel Paese di destinazione. |