SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 776 - 1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso. |
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1 | Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso. |
2 | Non si può cedere, né si trasmette per successione. |
3 | Soggiace alle disposizioni circa l'usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 776 - 1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso. |
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1 | Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso. |
2 | Non si può cedere, né si trasmette per successione. |
3 | Soggiace alle disposizioni circa l'usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 777 - 1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell'usuario. |
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1 | Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell'usuario. |
2 | Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi. |
3 | Quando il diritto d'abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l'usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l'uso comune. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 777 - 1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell'usuario. |
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1 | Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell'usuario. |
2 | Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi. |
3 | Quando il diritto d'abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l'usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l'uso comune. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 777 - 1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell'usuario. |
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1 | Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell'usuario. |
2 | Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi. |
3 | Quando il diritto d'abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l'usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l'uso comune. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 777 - 1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell'usuario. |
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1 | Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell'usuario. |
2 | Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi. |
3 | Quando il diritto d'abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l'usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l'uso comune. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 777 - 1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell'usuario. |
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1 | Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell'usuario. |
2 | Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi. |
3 | Quando il diritto d'abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l'usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l'uso comune. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 730 - 1 I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare. |
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1 | I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare. |
2 | Un obbligo di fare può essere connesso a una servitù prediale soltanto a titolo accessorio. Vincola l'acquirente del fondo dominante o del fondo serviente soltanto se risulta dall'iscrizione nel registro fondiario.613 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 730 - 1 I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare. |
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1 | I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare. |
2 | Un obbligo di fare può essere connesso a una servitù prediale soltanto a titolo accessorio. Vincola l'acquirente del fondo dominante o del fondo serviente soltanto se risulta dall'iscrizione nel registro fondiario.613 |