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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
| Il diritto si estingue: | ||||||
| con il passaggio a nuove nozze; | ||||||
| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
| Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
| Il diritto si estingue: | ||||||
| con il passaggio a nuove nozze; | ||||||
| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
| Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
| Il diritto si estingue: | ||||||
| con il passaggio a nuove nozze; | ||||||
| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
| Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
| Il diritto si estingue: | ||||||
| con il passaggio a nuove nozze; | ||||||
| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
| Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
| Il diritto si estingue: | ||||||
| con il passaggio a nuove nozze; | ||||||
| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
| Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
| Il diritto si estingue: | ||||||
| con il passaggio a nuove nozze; | ||||||
| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
| Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 46 [1] Diritto alla rendita per vedove e per vedovi |
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| La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LAVS, sempreché il figlio nasca vivo. Se il figlio nasce entro 300 giorni dalla morte del marito, si presume che quest'ultimo sia il padre del figlio. | ||||||
| Sono considerati affiliati secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera b LAVS i figli ai quali, alla morte della madre affiliante o del padre affiliante, spetterebbe una rendita per orfani secondo l'articolo 49. | ||||||
| Il diritto ad una rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio, se quest'ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro dieci anni dalla sua conclusione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
| Il diritto si estingue: | ||||||
| con il passaggio a nuove nozze; | ||||||
| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
| Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
| Il diritto si estingue: | ||||||
| con il passaggio a nuove nozze; | ||||||
| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
| Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
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| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
| Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
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| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
| Il diritto si estingue: | ||||||
| con il passaggio a nuove nozze; | ||||||
| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
| Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
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| con il passaggio a nuove nozze; | ||||||
| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
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| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
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| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
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| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. | ||||||
| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
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| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
| Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 23 [1] Rendita vedovile |
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| Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: | ||||||
| i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; | ||||||
| gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. | ||||||
| Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. | ||||||
| Il diritto si estingue: | ||||||
| con il passaggio a nuove nozze; | ||||||
| con la morte della vedova o del vedovo. | ||||||
| Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
| [1] Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo. | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 46 [1] Diritto alla rendita per vedove e per vedovi |
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| La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LAVS, sempreché il figlio nasca vivo. Se il figlio nasce entro 300 giorni dalla morte del marito, si presume che quest'ultimo sia il padre del figlio. | ||||||
| Sono considerati affiliati secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera b LAVS i figli ai quali, alla morte della madre affiliante o del padre affiliante, spetterebbe una rendita per orfani secondo l'articolo 49. | ||||||
| Il diritto ad una rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio, se quest'ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro dieci anni dalla sua conclusione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). | ||||||