SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 12 Decadenza delle autorizzazioni - 1 L'autorizzazione per l'acquisto decade se il medesimo non avviene entro tre anni (art. 14 cpv. 2 LAFE). |
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1 | L'autorizzazione per l'acquisto decade se il medesimo non avviene entro tre anni (art. 14 cpv. 2 LAFE). |
2 | L'autorità di prima istanza può, per motivi importanti, prolungare eccezionalmente questo termine qualora l'acquirente lo richieda prima della scadenza. |
3 | I Cantoni determinano la decadenza delle assicurazioni riguardanti le autorizzazioni agli alienanti (autorizzazioni di massima). |
4 | Le autorizzazioni di massima che non prevedono una scadenza decadono il 31 dicembre 2000, nella misura in cui non siano state utilizzate.36 |