SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 67 Materiale d'intervento di competenza della Confederazione - 1 La Confederazione è responsabile per l'acquisizione, il finanziamento e la sostituzione del materiale d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
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1 | La Confederazione è responsabile per l'acquisizione, il finanziamento e la sostituzione del materiale d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
2 | L'UFPP emana prescrizioni volte a garantire la prontezza d'impiego dell'equipaggiamento e del materiale acquisiti dalla Confederazione conformemente all'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
3 | I Cantoni disciplinano la consegna del materiale d'intervento alle organizzazioni di protezione civile. |
4 | Il materiale d'intervento diventa di proprietà dell'organo cui è stato consegnato. Quest'ultimo assicura che le prescrizioni di sicurezza siano rispettate. |
5 | L'UFPP amministra il materiale d'intervento messo a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d'istruzione. |
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1 | La Confederazione è responsabile per l'acquisizione, il finanziamento e la sostituzione del materiale d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
2 | L'UFPP emana prescrizioni volte a garantire la prontezza d'impiego dell'equipaggiamento e del materiale acquisiti dalla Confederazione conformemente all'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
3 | I Cantoni disciplinano la consegna del materiale d'intervento alle organizzazioni di protezione civile. |
4 | Il materiale d'intervento diventa di proprietà dell'organo cui è stato consegnato. Quest'ultimo assicura che le prescrizioni di sicurezza siano rispettate. |
5 | L'UFPP amministra il materiale d'intervento messo a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d'istruzione. |
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1 | La Confederazione è responsabile per l'acquisizione, il finanziamento e la sostituzione del materiale d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
2 | L'UFPP emana prescrizioni volte a garantire la prontezza d'impiego dell'equipaggiamento e del materiale acquisiti dalla Confederazione conformemente all'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
3 | I Cantoni disciplinano la consegna del materiale d'intervento alle organizzazioni di protezione civile. |
4 | Il materiale d'intervento diventa di proprietà dell'organo cui è stato consegnato. Quest'ultimo assicura che le prescrizioni di sicurezza siano rispettate. |
5 | L'UFPP amministra il materiale d'intervento messo a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d'istruzione. |
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1 | La Confederazione è responsabile per l'acquisizione, il finanziamento e la sostituzione del materiale d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
2 | L'UFPP emana prescrizioni volte a garantire la prontezza d'impiego dell'equipaggiamento e del materiale acquisiti dalla Confederazione conformemente all'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
3 | I Cantoni disciplinano la consegna del materiale d'intervento alle organizzazioni di protezione civile. |
4 | Il materiale d'intervento diventa di proprietà dell'organo cui è stato consegnato. Quest'ultimo assicura che le prescrizioni di sicurezza siano rispettate. |
5 | L'UFPP amministra il materiale d'intervento messo a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d'istruzione. |
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1 | La Confederazione è responsabile per l'acquisizione, il finanziamento e la sostituzione del materiale d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
2 | L'UFPP emana prescrizioni volte a garantire la prontezza d'impiego dell'equipaggiamento e del materiale acquisiti dalla Confederazione conformemente all'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
3 | I Cantoni disciplinano la consegna del materiale d'intervento alle organizzazioni di protezione civile. |
4 | Il materiale d'intervento diventa di proprietà dell'organo cui è stato consegnato. Quest'ultimo assicura che le prescrizioni di sicurezza siano rispettate. |
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1 | La Confederazione è responsabile per l'acquisizione, il finanziamento e la sostituzione del materiale d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
2 | L'UFPP emana prescrizioni volte a garantire la prontezza d'impiego dell'equipaggiamento e del materiale acquisiti dalla Confederazione conformemente all'articolo 76 capoverso 1 LPPC. |
3 | I Cantoni disciplinano la consegna del materiale d'intervento alle organizzazioni di protezione civile. |
4 | Il materiale d'intervento diventa di proprietà dell'organo cui è stato consegnato. Quest'ultimo assicura che le prescrizioni di sicurezza siano rispettate. |
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