SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 910.17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) - Ordinanza sui contributi nella campicoltura OCSC Art. 6 Gestori aventi diritto ai contributi - 1 Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi o al supplemento, se: |
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1 | Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi o al supplemento, se: |
a | è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera; e |
b | prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione non ha ancora compiuto 65 anni. |
2 | In deroga al capoverso 1, anche persone giuridiche con sede in Svizzera nonché Cantoni e Comuni hanno diritto ai contributi o al supplemento, a condizione che siano gestori dell'azienda. |
3 | Nel caso di società di persone, hanno diritto ai contributi o al supplemento soltanto le persone che prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione non hanno ancora compiuto 65 anni. I contributi e il supplemento sono versati proporzionalmente alle persone aventi diritto ai contributi. |
SR 910.17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) - Ordinanza sui contributi nella campicoltura OCSC Art. 7 Domande - 1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.27 |
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1 | I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.27 |
2 | La domanda deve essere inoltrata dal gestore di un'azienda di cui all'articolo 6 OTerm28 o di una comunità aziendale di cui all'articolo 10 OTerm che gestisce l'azienda il 31 gennaio all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede. |
3 | La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati: |
a | le colture secondo l'articolo 1 o 4 per le quali sono richiesti i contributi o il supplemento; |
b | i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 201330 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura; |
c | le variazioni di superficie e gli indirizzi delle aziende interessate, con indicazione del vecchio e del nuovo gestore; |
d | i pagamenti diretti dell'UE ricevuti l'anno precedente per le superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare. |
4 | I gestori di aziende con superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a inoltrare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell'UE versati. |
5 | Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L'attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone. |
6 | Il Cantone stabilisce: |
a | se la domanda deve essere inoltrata in forma cartacea o elettronicamente; |
b | se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 201632 sulla firma elettronica. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 910.17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) - Ordinanza sui contributi nella campicoltura OCSC Art. 7 Domande - 1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.27 |
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1 | I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.27 |
2 | La domanda deve essere inoltrata dal gestore di un'azienda di cui all'articolo 6 OTerm28 o di una comunità aziendale di cui all'articolo 10 OTerm che gestisce l'azienda il 31 gennaio all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede. |
3 | La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati: |
a | le colture secondo l'articolo 1 o 4 per le quali sono richiesti i contributi o il supplemento; |
b | i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 201330 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura; |
c | le variazioni di superficie e gli indirizzi delle aziende interessate, con indicazione del vecchio e del nuovo gestore; |
d | i pagamenti diretti dell'UE ricevuti l'anno precedente per le superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare. |
4 | I gestori di aziende con superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a inoltrare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell'UE versati. |
5 | Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L'attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone. |
6 | Il Cantone stabilisce: |
a | se la domanda deve essere inoltrata in forma cartacea o elettronicamente; |
b | se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 201632 sulla firma elettronica. |