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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 17 |
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| Ognuno ha il diritto di formare liberamente la propria opinione, di manifestarla senza impedimenti di sorta e di diffonderla con la parola, lo scritto o l'immagine o in altro modo. | ||||||
| Salvo nell'ambito di speciali rapporti giuridici, la censura preventiva è in ogni caso inammissibile. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. | ||||||