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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 506 |
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| Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. | ||||||
| Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. | ||||||
| Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 506 |
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| Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. | ||||||
| Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. | ||||||
| Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 506 |
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| Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. | ||||||
| Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. | ||||||
| Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 501 |
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| Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l'ha letta e ch'essa contiene le sue disposizioni d'ultima volontà. | ||||||
| I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre. | ||||||
| Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 502 |
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| Se il testatore non legge o non firma egli stesso la scrittura, questa deve essergli letta dal funzionario alla presenza dei due testimoni, dopo di che il testatore deve dichiarare che l'atto contiene la sua disposizione. | ||||||
| In questo caso l'attestazione firmata dai testimoni deve indicare non solo il fatto dell'avvenuta dichiarazione del testatore ed il loro giudizio sul suo stato di capacità a disporre, ma anche che la scrittura fu letta dal funzionario al testatore in loro presenza. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 512 |
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| Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico. | ||||||
| Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l'atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 506 |
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| Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. | ||||||
| Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. | ||||||
| Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 506 |
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| Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. | ||||||
| Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. | ||||||
| Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 506 |
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| Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. | ||||||
| Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. | ||||||
| Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 506 |
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| Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. | ||||||
| Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. | ||||||
| Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 506 |
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| Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. | ||||||
| Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. | ||||||
| Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 506 |
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| Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. | ||||||
| Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. | ||||||
| Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 506 |
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| Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. | ||||||
| Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. | ||||||
| Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. | ||||||