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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 117 |
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| La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione. | ||||||
| Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto. | ||||||
| Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l'approvazione del saldo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 55 |
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| Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà. | ||||||
| Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. | ||||||
| Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 55 |
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| Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà. | ||||||
| Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. | ||||||
| Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 117 |
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| La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione. | ||||||
| Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto. | ||||||
| Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l'approvazione del saldo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 117 |
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| La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione. | ||||||
| Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto. | ||||||
| Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l'approvazione del saldo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 117 |
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| La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione. | ||||||
| Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto. | ||||||
| Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l'approvazione del saldo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 117 |
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| La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione. | ||||||
| Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto. | ||||||
| Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l'approvazione del saldo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 117 |
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| La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione. | ||||||
| Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto. | ||||||
| Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l'approvazione del saldo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 116 |
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| L'estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non si presume. | ||||||
| In particolare la stipulazione di un'obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l'erezione di un nuovo titolo di credito od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 116 |
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| L'estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non si presume. | ||||||
| In particolare la stipulazione di un'obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l'erezione di un nuovo titolo di credito od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 117 |
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| La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione. | ||||||
| Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto. | ||||||
| Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l'approvazione del saldo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 117 |
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| La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione. | ||||||
| Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto. | ||||||
| Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l'approvazione del saldo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 17 |
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| Il riconoscimento di un debito è valido quantunque non sia espressa la causa dell'obbligazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 55 |
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| Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà. | ||||||
| Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. | ||||||
| Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 55 |
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| Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà. | ||||||
| Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. | ||||||
| Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 54 |
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| Le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 55 |
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| Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà. | ||||||
| Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. | ||||||
| Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa. | ||||||