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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 85 [1] |
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| L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificare l'organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 85 [1] |
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| L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificare l'organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 331a [1] |
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| La previdenza inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro e termina il giorno in cui il lavoratore lascia l'istituzione di previdenza. | ||||||
| Il lavoratore, tuttavia, beneficia della protezione di previdenza contro il rischio morte e invalidità fino alla conclusione di un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo durante un mese. | ||||||
| L'istituzione di previdenza può esigere dall'assicurato contributi di rischio per la previdenza mantenuta dopo la fine del rapporto di previdenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
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| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
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| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
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| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
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| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 80 |
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| Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. | ||||||
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RS 211.412.411 OAFE Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) Art. 5 Abitazione principale |
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| Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC [1]. [2] | ||||||
| La legittimità del domicilio presuppone inoltre la validità del permesso di dimora (art. 33 LStrI [3]), oppure un'autorizzazione corrispondente. [4] | ||||||
| Sono considerate al beneficio di un'autorizzazione corrispondente, quando sono d'altronde date le premesse del domicilio, le persone al servizio di: | ||||||
| beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [6] sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri; | ||||||
| uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio). | ||||||
| [1] RS 210 [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115). [3] RS 142.20 [4] Nuovo testo giusta la cifra I 2 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627). [5] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657). [6] RS 192.12 | ||||||