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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario |
||||||
| Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: | ||||||
| il trasferimento del diritto di creditore; | ||||||
| il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; | ||||||
| un usufrutto. | ||||||
| Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. | ||||||
| In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario |
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| Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: | ||||||
| il trasferimento del diritto di creditore; | ||||||
| il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; | ||||||
| un usufrutto. | ||||||
| Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. | ||||||
| In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario |
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| Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: | ||||||
| il trasferimento del diritto di creditore; | ||||||
| il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; | ||||||
| un usufrutto. | ||||||
| Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. | ||||||
| In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario |
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| Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: | ||||||
| il trasferimento del diritto di creditore; | ||||||
| il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; | ||||||
| un usufrutto. | ||||||
| Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. | ||||||
| In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario |
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| Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: | ||||||
| il trasferimento del diritto di creditore; | ||||||
| il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; | ||||||
| un usufrutto. | ||||||
| Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. | ||||||
| In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario |
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| Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: | ||||||
| il trasferimento del diritto di creditore; | ||||||
| il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; | ||||||
| un usufrutto. | ||||||
| Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. | ||||||
| In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 956 [1] |
||||||
| La gestione degli uffici del registro fondiario sottostà alla vigilanza amministrativa dei Cantoni. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario |
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| Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: | ||||||
| il trasferimento del diritto di creditore; | ||||||
| il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; | ||||||
| un usufrutto. | ||||||
| Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. | ||||||
| In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario |
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| Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: | ||||||
| il trasferimento del diritto di creditore; | ||||||
| il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; | ||||||
| un usufrutto. | ||||||
| Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. | ||||||
| In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 956 [1] |
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| La gestione degli uffici del registro fondiario sottostà alla vigilanza amministrativa dei Cantoni. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario |
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| Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: | ||||||
| il trasferimento del diritto di creditore; | ||||||
| il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; | ||||||
| un usufrutto. | ||||||
| Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. | ||||||
| In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 104 Cartella ipotecaria registrale: creditore, usufrutto e pignoramento |
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| Un nuovo creditore della cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore precedente. | ||||||
| Chi non può identificarsi come creditore in virtù dell'iscrizione nel libro mastro, deve provare mediante titolo d'acquisto che la posizione creditoria era stata acquisita prima dell'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| Il creditore titolare di un pegno mobiliare su una cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore iscritto nel libro mastro. Nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» è iscritto con la designazione di creditore titolare del pegno mobiliare sulla cartella ipotecaria. | ||||||
| Un usufrutto relativo a una cartella ipotecaria registrale è iscritto nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare». | ||||||
| Il pignoramento della cartella ipotecaria registrale e le altre restrizioni della facoltà di disporre in virtù del diritto dell'esecuzione forzata sono iscritte come osservazioni relative al diritto di pegno. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 104 Cartella ipotecaria registrale: creditore, usufrutto e pignoramento |
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| Un nuovo creditore della cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore precedente. | ||||||
| Chi non può identificarsi come creditore in virtù dell'iscrizione nel libro mastro, deve provare mediante titolo d'acquisto che la posizione creditoria era stata acquisita prima dell'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| Il creditore titolare di un pegno mobiliare su una cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore iscritto nel libro mastro. Nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» è iscritto con la designazione di creditore titolare del pegno mobiliare sulla cartella ipotecaria. | ||||||
| Un usufrutto relativo a una cartella ipotecaria registrale è iscritto nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare». | ||||||
| Il pignoramento della cartella ipotecaria registrale e le altre restrizioni della facoltà di disporre in virtù del diritto dell'esecuzione forzata sono iscritte come osservazioni relative al diritto di pegno. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario |
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| Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: | ||||||
| il trasferimento del diritto di creditore; | ||||||
| il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; | ||||||
| un usufrutto. | ||||||
| Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. | ||||||
| In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario |
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| Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: | ||||||
| il trasferimento del diritto di creditore; | ||||||
| il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; | ||||||
| un usufrutto. | ||||||
| Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. | ||||||
| In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. | ||||||