FPolG, Art. 26
FPolV; gewichtiges, das Interesse an der Walderhaltung überwiegendes Bedürfnis für die Rodung; Rodung zum Zweck der Kiesausbeutung.
und Art. 50 Abs. 2
FPolG hat der Bundesrat in Art. 26 Abs. 1
FPolV die in konstanter Rechtsprechung
FPolG enthaltene Gebot der Walderhaltung überwiegendes Bedürfnis nachweisen lässt (BGE 103 Ib 58, E. 1). Art. 26
FPolV bestimmt weiter, dass keine polizeilichen Gründe gegen die Rodung sprechen dürfen und dass das Werk für welches die Rodung begehrt wird, auf den vorgesehenen Standort angewiesen ist. Finanzielle Interessen wie möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder billige Beschaffung von Land gelten nicht als gewichtiges Bedürfnis.
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 32 Deroghe |
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| I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori: | ||||||
| se la portata Q347 del corso d'acqua è inferiore a 50 l/s, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d'acqua che si trovi a un'altitudine superiore a 1700 m o di un corso d'acqua non piscicolo che si trovi a un'altitudine compresa tra 1500 e 1700 m; | ||||||
| nel caso di prelievi da acque non piscicole, fino ad un deflusso residuale corrispondente al 35 per cento della portata Q347; | ||||||
| in tratti di corsi d'acqua con un esiguo potenziale ecologico, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo, purché le funzioni naturali del corso d'acqua non siano sensibilmente pregiudicate | ||||||
| nell'ambito di una pianificazione per la protezione e l'utilizzazione del territorio di una regione limitata e topograficamente coerente, a condizione di una corrispettiva compensazione con provvedimenti adeguati, come la rinuncia ad un altro prelievo d'acqua nella stessa regione. La pianificazione surriferita dev'essere sottoposta al Consiglio federale per approvazione; | ||||||
| in casi di emergenza, per prelievi limitati nel tempo e destinati in particolare all'approvvigionamento con acqua potabile, allo spegnimento di incendi o all'irrigazione agricola. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'11 dic. 2009(Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] Introdotta dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 31 Deflusso minimo |
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| In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: per una portata Q347 fino a 60 l/s 50 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 8 l/s per una portata Q347 di 160 l/s 130 l/s per ogni 10 l/s in più di portata più 4,4 l/s per una portata Q347 di 500 l/s 280 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 31 l/s per una portata Q347 di 2500 l/s 900 l/s per ogni 100 l/s in più di portata più 21,3 l/s per una portata Q347 di 10 000 l/s 2 500 l/s per ogni 1000 l/s in più di portata più 150 l/s per una portata Q347 pari o superiore a 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze: | ||||||
| la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico; | ||||||
| l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli; | ||||||
| i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; | ||||||
| la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata; | ||||||
| per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata. | ||||||
FPolV zu berücksichtigenden Beurteilungsspielraum nicht. Mit Rücksicht auf die vom Bundesgericht in dieser Beziehung zu übende Zurückhaltung (vgl. vorne E. 5a) führt die gerichtliche Überprüfung zum Ergebnis, dass die Auffassung der Vorinstanz, das öffentliche Interesse an der dauernden, integralen Erhaltung des betroffenen Waldes überwiege das öffentliche Interesse an der Weiterführung der Kiesausbeutung am vorgesehenen Ort, auf einer sachlich überzeugenden Abwägung beruht und deshalb mit Art. 26
FPolV im Einklang steht. Vorbehalten bleibt zudem eine allfällige erneute Prüfung eines Rodungsgesuchs bei einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse, wie insbesondere beim Vorliegen eines entsprechenden kantonalen Kiesausbeutungskonzepts und beim allfälligen Bau des geplanten Kernkraftwerks Graben.