SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 13 - 1 La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per la conservazione, l'acquisizione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché per i relativi lavori d'esplorazione e di documentazione. |
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1 | La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per la conservazione, l'acquisizione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché per i relativi lavori d'esplorazione e di documentazione. |
2 | In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, aiuti finanziari a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. |
3 | L'importo degli aiuti finanziari è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia dei provvedimenti. |
4 | Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente. |
5 | I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 702 CC42). Essi vincolano i proprietari fondiari interessati e devono essere menzionati nel registro fondiario su notificazione del Cantone. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo della menzione. |